Cerca nel blog

giovedì 27 marzo 2014

Nel provvedimento di DASPO debbono essere specificati i luoghi ai quali si estende il divieto di accesso, ma il provvedimento è lecito anche nei confronti di chi non ha la tessera del tifoso!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Nel provvedimento di DASPO debbono essere specificati i luoghi ai quali si estende il divieto di accesso, ma il provvedimento è lecito anche nei confronti di chi non ha la tessera del tifoso!

 

Il noto legale foggiano, avv. Eugenio Gargiulo, segnala due importanti pronunce giurisprudenziali in tema di DASPO.

 

"La disposizione del divieto previsto dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 implica che un soggetto si sia reso responsabile di comportamenti idonei a rivelarne una pericolosità specifica, strettamente connessa alle manifestazioni sportive negli stadi di calcio. In ragione di tale rilievo, non è rinvenibile alcun obbligo per l'Amministrazione di correlare il divieto di cui trattasi con i fatti accaduti nel senso di imporre lo stesso solo in relazione allo svolgimento di ben determinate partite di calcio, disputate dalle squadre interessate dall'incontro in occasione del quale si sono verificati gli atti di violenza contestati al destinatario del provvedimento. Tuttavia, la necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto (diversi dagli impianti sportivi e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) risponde ad un ben preciso obbligo di legge, la cui imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta (art. 16), ma anche di garanzia della stessa esigibilità del comando. Per tale ragione nel provvedimento di DASPO debbono essere specificati i luoghi ai quali si estende il divieto di accesso. ( in tal senso Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 1ter, Sentenza 5 aprile 2012, n. 3156)

 

Una altra pronuncia che fa giurisprudenza, e può riaccendere la tensione nella galassia ultras, intorno alla mai digerita tessera del tifoso. Il Consiglio di Stato ha sancito la legittimità del Daspo emesso dal Questore di Napoli nei confronti di un tifoso del Padova, a seguito di quanto si era verificato in occasione dell'incontro di calcio di serie B Juve Stabia Padova, del 29 settembre 2012.

In quella circostanza ben 44 sostenitori patavini, viaggianti a bordo di un pullman e diretti allo stadio di Castellammare di Stabia, erano stati fermati dalla polizia dai caselli autostradali di Napoli Nord nel corso dei servizi predisposti prima dell'incontro, ed erano risultati tutti privi della tessera del tifoso e del biglietto di ingresso che, secondo le disposizioni vigenti, non avrebbero potuto acquistare allo stadio. A bordo dell'autobus vennero anche rinvenuti e sequestrati 24 torce illuminanti (fumogeni) e un coltello.

 

Nei confronti di tutti i tifosi identificati furono emessi provvedimenti di divieto di accesso allo stadio per un anno – la maggior parte dei quali notificati ex novo nel 2013 dopo una sentenza del Tar Campania che aveva riscontrato un vizio procedurale - poiché avevano posto in essere, in occasione di una manifestazione sportiva, una condotta ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica.

 

Accogliendo la tesi della Questura di Napoli, contestata fermamente da uno dei supporters padovani che ha presentato ricorso prima al Tar Campania e poi al Consiglio di Stato, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che la legge prevede che il Daspo può essere applicato non solo nei confronti di chi ha tenuto comportamenti violenti, ma anche nei confronti di chi ha tenuto "una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza o tale da porre in pericolo la pubblica sicurezza" si legge nel provvedimento del Consiglio di Stato.

 

Infatti, nel caso di specie, "è vero che non si erano ancora verificati disordini o episodi violenti, se non altro perché i tifosi padovani controllati non erano ancora arrivati allo stadio e mancavano alcune ore all'inizio della partita. Ma la Questura - affermano i giudici - ha ritenuto verosimile e probabile, date le circostanze, che tutti e 44 i viaggiatori si proponessero di presentarsi in massa all'ingresso dello stadio tentando di entrare benché privi sia del biglietto che della tessera del tifoso. E che pertanto ad essi si dovesse addebitare "...una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza ... o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica - si legge nella pronuncia - Convincimento rafforzato dal reperimento, sull'autobus, di un certo quantitativo di materiale pirotecnico vietato".

 

Il ragionamento di Palazzo Spada è imperniato su un iter logico: "Non ci si può infatti nascondere - trattandosi di fatti notori - che fra i comportamenti usuali, anzi tipici, dei c.d. ultras (specie in trasferta) vi è quello di presentarsi ai cancelli dello stadio - sostiene il Consiglio di Stato -, in massa o comunque in gruppi organizzati, senza biglietto, e con atteggiamenti aggressivi e intimidatori, per creare condizioni nelle quali gli addetti al controllo e le autorità preposte siano costrette a scegliere fra consentire loro pro bono pacis l'ingresso, ovvero correre il rischio che mantenuti forzatamente all'esterno quelli sfoghino la loro delusione e la loro aggressività creando disordini e tafferugli con la tifoseria avversaria".

 

I magistrati hanno sottolineato la legittimità del provvedimento della Questura, "in quanto in questa luce appare ozioso discettare - argomentano - se l'attuale appellante abbia avuto un ruolo più o meno attivo: considerato il contesto, ciascuno dei 44 era consapevole, quanto meno, che non possedeva gli indispensabili titoli per l'accesso allo stadio (tessera del tifoso e biglietto nominativo) e che non aveva modo di procurarseli legittimamente; e dunque - concludono - affrontava un viaggio di oltre 600 km su un autobus appositamente noleggiato perché fidava sulla possibilità di eludere i controlli avvalendosi della forza d'intimidazione del numero - salvo alimentare disordini all'esterno dello stadio, in caso di rifiuto".

Foggia, 27 marzo 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

 

 

Nessun commento:

Posta un commento

Tutte le news della Rete le trovi sul:


Giornale online realizzato da una redazione virtuale composta da giornalisti e addetti stampa, professionisti di marketing, comunicazione, PR, opinionisti e bloggers. Il CorrieredelWeb.it vuole promuovere relazioni tra tutti i comunicatori e sviluppare in pieno le potenzialità della Rete per una comunicazione democratica e partecipata.

Disclaimer

www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Societa' dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una periodicita' predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.

L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone. L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contraro al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvedera' all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Viceversa, sostenendo una politica volta alla libera circolazione di ogni informazione e divulgazione della conoscenza, ogni articolo pubblicato sul CorrieredelWeb.it, pur tutelato dal diritto d'autore, può essere ripubblicato citando la legittima fonte e questa testata secondo quanto previsto dalla licenza Creative Common.

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons Creative Commons License

CorrieredelWeb.it è un'iniziativa del Cav. Andrea Pietrarota, Sociologo della Comunicazione, Public Reporter, e Giornalista Pubblicista

indirizzo skype: apietrarota