Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
In caso di possesso di una "bomboletta spray urticante", per
Anche la bomboletta spray a contenuto urticante è da annoverare tra le armi comuni da sparo. E' quanto emerge dalla sentenza 5 febbraio 2014, n. 5719 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un uomo essere condannato per il reato di porto e detenzione illegale di alcune bombolette spray marca "American Style Nato Super Paralisant" contenenti una soluzione irritante-lacrimogena, in genere in dotazione alle forze di polizia per il controllo dell'ordine pubblico, a base di orto-clorobenziliden-malonitrile e ricorrere per Cassazione lamentando vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato (da definirsi ex art. 4 della L n. 110 del 1975), posto che la destinazione naturale del prodotto è costituita dalla difesa personale e stante la ridottissima potenzialità offensiva dell'oggetto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "integra il reato previsto dall'art.
Già in tal senso anche Cass. pen., Sez. I, sent. n. 6106 del 13 gennaio 2009, rv. 243349, secondo la quale: "La bomboletta spray contenente sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici il cui porto illegale costituisce reato ai sensi della legge 2 ottobre 1967 n. 895".
Foggia, 27 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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