Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Il dipendente non può essere licenziato se le sue assenze sono avvenute in modo pacifico senza arrecare alcun pregiudizio al datore di lavoro!
Le assenze prolungate del lavoratore non sempre legittimano il licenziamento per giusta causa. Occorre infatti verificare se sussiste o meno una giustificazione dell'assenza e se la condotta del dipendente è stata così grave da costituire giusta causa del licenziamento e non poter essere piuttosto sanzionata con altri provvedimenti conservativi del posto di lavoro.
Se il lavoratore si assenta per più giorni consecutivi (generalmente quattro o cinque, a seconda dei CCNL) può essere licenziato solo se le assenze sono ingiustificate o se la sua condotta ha fatto venir meno definitivamente la fiducia posta alla base del rapporto di lavoro.
Si pensi, a tale ultimo proposito, all'ipotesi del dipendente assente per più giorni che, pur essendo malato e quindi in teoria giustificabile, non abbia comunicato al datore la propria malattia.
Affinché il licenziamento sia legittimo spetta al datore di lavoro provare la giusta causa. A quest'ultimo non basta dimostrare che il dipendente era effettivamente assente sul posto di lavoro in determinati giorni; egli deve anche dimostrare che le assenze, in quanto ingiustificate, hanno pregiudicato il rapporto di fiducia con il lavoratore stesso.
Per contro spetta al dipendente provare che le assenze erano inevitabili a causa di determinate esigenze o situazioni comunque comunicate in tempo al datore oppure che l'eventuale mancata comunicazione dell'assenza è dipesa da causa a lui non imputabile (per esempio perché ha subito un grave incidente e non ha potuto comunicare tempestivamente l'accaduto al datore).
È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione secondo la quale il licenziamento è illegittimo quando le assenze del dipendente sono avvenute in modo pacifico. ( in tal senso Cass. sent. n. 7108 del 26.03.2014)
Dunque il dipendente può ritardare o assentarsi dal lavoro solo se giustificato o se comunque ha preavvisato il datore.
L'assenza deve essere giustificata entro un tempo variabile tra un minimo di 24 ore e un massimo di 48 ore(a seconda del CCNL applicato).
Per esempio, il lavoratore che si assenta per malattia e inoltra al proprio superiore la lettera giustificativa dell'assenza unitamente al certificato medico non può essere licenziato in quanto ha comunicato in tempo la propria situazione rendendo la propria assenza giustificata e pacifica.
Se, invece, egli si assenta per più giorni senza comunicarne il motivo, non rendendosi neppure reperibile per le visite di controllo, adotta un comportamento così grave da poter essere legittimamente licenziato (indipendentemente dal fatto che sia stato realmente malato).
In sintesi, non basta l'assenza ingiustificata del lavoratore a legittimarne il licenziamento, ma serve una condotta complessiva grave di assenteismo e mancanza di rispetto nei confronti del datore di lavoro.
Foggia, 27 marzo 2014 avv. Eugenio Gargiulo
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