Cerca nel blog

giovedì 27 marzo 2014

Il dipendente non può essere licenziato se le sue assenze sono avvenute in modo pacifico senza arrecare alcun pregiudizio al datore di lavoro!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Il dipendente non può essere licenziato se le sue assenze sono avvenute in modo pacifico senza arrecare alcun pregiudizio al datore di lavoro!

 

Le assenze prolungate del lavoratore non sempre legittimano il licenziamento per giusta causa. Occorre infatti verificare se sussiste o meno una giustificazione dell'assenza e se la condotta del dipendente è stata così grave da costituire giusta causa del licenziamento e non poter essere piuttosto sanzionata con altri provvedimenti conservativi del posto di lavoro.

 

Se il lavoratore si assenta per più giorni consecutivi (generalmente quattro o cinque, a seconda dei CCNL) può essere licenziato solo se le assenze sono ingiustificate o se la sua condotta ha fatto venir meno definitivamente la fiducia posta alla base del rapporto di lavoro.

 

Si pensi, a tale ultimo proposito, all'ipotesi del dipendente assente per più giorni che, pur essendo malato e quindi in teoria giustificabile, non abbia comunicato al datore la propria malattia.

 

Affinché il licenziamento sia legittimo spetta al datore di lavoro provare la giusta causa. A quest'ultimo non basta dimostrare che il dipendente era effettivamente assente sul posto di lavoro in determinati giorni; egli deve anche dimostrare che le assenze, in quanto ingiustificate, hanno pregiudicato il rapporto di fiducia con il lavoratore stesso.

 

Per contro spetta al dipendente provare che le assenze erano inevitabili a causa di determinate esigenze o situazioni comunque comunicate in tempo al datore oppure che l'eventuale mancata comunicazione dell'assenza è dipesa da causa a lui non imputabile (per esempio perché ha subito un grave incidente e non ha potuto comunicare tempestivamente l'accaduto al datore).

 

È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione secondo la quale il licenziamento è illegittimo quando le assenze del dipendente sono avvenute in modo pacifico. ( in tal senso Cass. sent. n. 7108 del 26.03.2014)

 

Dunque il dipendente può ritardare o assentarsi dal lavoro solo se giustificato o se comunque ha preavvisato il datore.

 

L'assenza deve essere giustificata entro un tempo variabile tra un minimo di 24 ore e un massimo di 48 ore(a seconda del CCNL applicato).

 

Per esempio, il lavoratore che si assenta per malattia e inoltra al proprio superiore la lettera giustificativa dell'assenza unitamente al certificato medico non può essere licenziato in quanto ha comunicato in tempo la propria situazione rendendo la propria assenza giustificata e pacifica.

 

Se, invece, egli si assenta per più giorni senza comunicarne il motivo, non rendendosi neppure reperibile per le visite di controllo, adotta un comportamento così grave da poter essere legittimamente licenziato (indipendentemente dal fatto che sia stato realmente malato).

 

In sintesi, non basta l'assenza ingiustificata del lavoratore a legittimarne il licenziamento, ma serve una condotta complessiva grave di assenteismo e mancanza di rispetto nei confronti del datore di lavoro.

Foggia, 27 marzo 2014                                               avv. Eugenio Gargiulo

 

Nessun commento:

Posta un commento

Tutte le news della Rete le trovi sul:


Giornale online realizzato da una redazione virtuale composta da giornalisti e addetti stampa, professionisti di marketing, comunicazione, PR, opinionisti e bloggers. Il CorrieredelWeb.it vuole promuovere relazioni tra tutti i comunicatori e sviluppare in pieno le potenzialità della Rete per una comunicazione democratica e partecipata.

Disclaimer

www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Societa' dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una periodicita' predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.

L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone. L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contraro al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvedera' all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Viceversa, sostenendo una politica volta alla libera circolazione di ogni informazione e divulgazione della conoscenza, ogni articolo pubblicato sul CorrieredelWeb.it, pur tutelato dal diritto d'autore, può essere ripubblicato citando la legittima fonte e questa testata secondo quanto previsto dalla licenza Creative Common.

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons Creative Commons License

CorrieredelWeb.it è un'iniziativa del Cav. Andrea Pietrarota, Sociologo della Comunicazione, Public Reporter, e Giornalista Pubblicista

indirizzo skype: apietrarota