Da : avv. Eugenio Gargiulo ( eucariota@tiscali.it)
E' illegittimo il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione nei confronti di un'istanza avanzata da un cittadino!
Il Cittadino che presenta un' istanza ad una Pubblica Amministrazione ha diritto ad una risposta, sia positiva che negativa, rispetto alla pretesa avanzata. Ma, ancora di più, l' Amministrazione deve dare una risposta, anche nel caso in cui si sia già espressa negativamente sulla stesso argomento. Di fronte all' inerzia dell' Ente pubblico, all' interessato, non resta che rivolgersi al Giudice Amministrativo per ottenere l' accertamento dell' obbligo dell' Amministrazione di provvedere, e nei casi stabiliti dall'art. 31 comma 3 del c.p.a., anche la pronuncia della fondatezza della pretesa.
Le conseguenze, per il Soggetto pubblico inadempiente, sono molto gravi ed espongono i funzionari a responsabilità sia civili che penali. In questo caso l' omissione è costata 1500 euro di spese processuali, cui devono aggiungersi gli accessori di legge e l'onorario per il patrocinatore del Comune.
Il caso portato all' attenzione del Tribunale Amministrativo Regionale per
RFI spa aveva chiesto ad un Comune della Provincia di Cagliari, di adottare tutti i provvedimenti necessari per la soppressione dei passaggi a livello ferroviari esistenti nel territorio comunale. Il Comune non aveva dato seguito all' istanza in quanto, già in un' altra occasione, si era pronunciato negativamente su analoga pretesa della ricorrente.
Di qui il ricorso al TAR della Società, con la richiesta dell' accertamento dell' illegittimità del silenzio mantenuto dall' Ente sull' istanza presentata e dei provvedimenti conseguenti.
Il TAR(sentenza n. 00246 del 1 aprile 2014) accogliendo, in parte, il ricorso presentato da R.F.I. s.p.a. ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull' istanza presentata e l' obbligo per l' amministrazione di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Tribunale ha, quindi, nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, un "commissario ad acta" che dovrà provvederà sull' istanza nel successivo termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della scadenza del termine assegnato all' amministrazione per provvedere".
Foggia, 9 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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