Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Chi innaffia le piante e fa sgocciolare l'acqua sul balcone di sotto commette un reato!
Commette il reato di "getto pericoloso di cose" (art. 674 cod. pen.) il condomino che, nell'innaffiare le piante del proprio balcone, fa sgocciolare l'acqua e il terriccio sulla altrui proprietà del piano di sotto.
La molestia provocata al vicino viene sanzionata, dal codice penale, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206,00 euro. In particolare, la legge punisce il gettare, in luogo di pubblico transito (per esempio, la strada) o in un luogo privato ma di comune o altrui uso (per esempio, rispettivamente, uno spazio condominiale o il terrazzo del vicino), cose che possono far male, imbrattare o molestare le persone. La stessa norma punisce chi provoca – fuori dai casi di una "normale tollerabilità" – emissioni di gas, vapori o fumo idonei a produrre i predetti effetti.
A ricordarlo è
Perché possa scattare il reato è necessario, però, non un episodio isolato e neanche la ripetitività giornaliera delle emissioni moleste, ma è sufficiente che le stesse si protraggano, senza interruzioni di rilevante entità, per un apprezzabile lasso di tempo. (Cass. sent. n. 19637
Non vale, onde ottenere l'assoluzione, giustificarsi sostenendo che l'impianto d'irrigazione sia rotto se i "versamenti" sono protratti nel tempo e proseguiti nonostante le lamentele e le segnalazioni dal vicino.
Dunque, il "versamento" di acqua e terriccio, dovuto alla mania del pollice verde, può provocare una offesa al vicino, un imbrattamento alle cose di proprietà altrui e, in definitiva, una molestia sanzionabile con il codice penale, oltre che – se si provano i presupposti – con una richiesta di risarcimento del danno (materiale o anche solo morale).
Esattamente un anno fa,
Con riferimento, invece, a chi scuote tappeti o tovaglie, facendo cadere briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo del condomino sottostante, sempre
Il reato di getto pericoloso di cose ricorre, come detto, anche in presenza di "immissioni olfattive" provenienti da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera: è infatti sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità (Cass. sent. n. 37037/12)
Foggia, 10 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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