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mercoledì 2 aprile 2014

L’avv. E. Gargiulo fornisce alcuni chiarimenti sulla corretta ( dal punto di vista giuridico) installazione di una canna fumaria!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

L'avv. E. Gargiulo fornisce alcuni chiarimenti sulla corretta ( dal punto di vista giuridico) installazione di una canna fumaria!

 

Quando è possibile installare una canna fumaria? Quali sono le regole e le distanze da rispettare? Quali autorizzazioni sono necessarie? A chiarire tutti questi aspetti ci hanno pensato due sentenze della Cassazione, l'ultima delle quali pubblicata pochi giorni fa.  ( vedasi Cass. sent. n. 2741 del 23.02.2012; e Cass. sent. n. 4936 del 30.01.2014)

 

Per installare una canna fumaria in condominio (il caso classico è quello di una pizzeria o un esercizio commerciale, collocato al piano terreno di un fabbricato e che ha necessità di un sistema per l'evacuazione dei fumi) bisogna innanzitutto andare a leggere il regolamento condominiale e verificare che esso non lo vieti espressamente.

 

Se il regolamento non pone ostacoli, è possibile procedere all'installazione, anche qualora vi sia l'opposizione di alcuni condomini che temono un danno sulle vedute e invocano le norme sulle distanze fra proprietà. Infatti le norme sulle distanze previste dal codice civile (Art. 907 cod. civ.) non possono essere invocate per impedire l'installazione di una canna fumaria in condominio. Anche se la canna altera la veduta che si può godere da un alloggio o un terrazzo, è diritto del proprietario dell'immobile costruirla.

 

La canna fumaria non deve essere ritenuta come una "costruzione" vera e propria, ma un semplice accessorio di un impianto. Per tale ragione, questo tipo di manufatto non è soggetto alla regola che fissa a 3 metri la distanza minima dal fondo del vicino. In altre parole, si può costruire la canna fumaria anche a una distanza ravvicinata rispetto agli stabili nelle vicinanze.

 

Ovviamente la canna fumaria può essere realizzata solo nel rispetto del decoro architettonico della facciata e del diritto di tutti i condomini di fruire del muro del fabbricato. In altre parole, essa non può impedire che anche altri condomini ne costruiscano una e non può alterare la destinazione della facciata.

 

Inoltre è sempre possibile, per qualunque condomino ne abbia necessità, installare una canna fumaria in aderenza al muro condominiale o a ridosso del lastrico. L'importante è non alterare la destinazione d'uso dello spazio comune, non impedire l'utilizzo (nel caso specifico del lastrico o della parete condominiale) ad altri condomini, non pregiudicare il decoro architettonico dell'immobile.

 

Infine, è bene sempre tenere presente che è necessario anche rispettare le norme del codice civile in materia di immissioni intollerabili ( Art. 844 cod. Civ)  i fumi emessi non devono infatti risultare nocivi alla salute e pregiudicare i diritti di proprietari e inquilini del palazzo. Se così fosse, il condomino potrebbe ottenerne l'abbattimento, oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

 

In sintesi, se non vietata dal regolamento di condominio, la canna fumaria può essere costruita da ogni condomino, anche a meno di tre metri dalle costruzioni vicine e sempre che non pregiudichi il decoro architettonico della facciata e non crei delle immissioni intollerabili di fumo e di calore.

Foggia, 2 aprile 2014                                                  Avv. Eugenio Gargiulo

 

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