Cerca nel blog

martedì 1 aprile 2014

Commette “omissione di soccorso” chi non si ferma dopo il sinistro, anche se l’infortunato ce la fa da solo!

Da: avv. Eugenio Gargiulo ( eucariota@tiscali.it)

 

Commette "omissione di soccorso" chi non si ferma dopo il sinistro, anche se l'infortunato ce la fa da solo!

 

Quando il conducente del veicolo che ha causato un incidente stradale non si ferma a dare aiuto ai feriti scatta, nei suoi confronti, il reato di omissioni di soccorso anche se l'infortunato può tornare a casa con le proprie gambe. È questa una delle parti più interessanti di una sentenza recentemente pronunciata dalla Cassazione.

 

Non ci si può scusare della "fuga" dicendo di aver voluto liberare la strada dal veicolo protagonista del sinistro dopo aver verificato che le lesioni riportate dall'altro conducente erano assolutamente lievi: se quest'ultimo si trova a terra, l'automobilista responsabile ha sempre il dovere di scendere dal mezzo per sincerarsi delle altrui condizioni. E ciò anche quando l'infortunato (nel caso deciso dalla Corte si trattava di un motociclista) può riprendere la propria marcia senza l'aiuto di soccorritori. ( in tal senso Cass. sent. n. 14616/14 del 28.03.2014.)

 

Come ha già avuto modo di chiarire in precedenza la Suprema Corte , chi è protagonista dell'incidente ha sempre il dovere di restare sul posto attendendo le autorità preposte alla identificazione dei conducenti e dei veicoli e ai rilievi tecnici del sinistro.

 

Insomma, la scusa del traffico bloccato dalle auto coinvolte nell'incidente o delle lesioni lievi non giustifica né lo spostamento dei mezzi, né tantomeno all'abbandono del posto. Bisogna, invece, attendere sul luogo per tutto il tempo necessario agli accertamenti del caso.

 

Ed ancora, è sbagliato ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di omessa assistenza, sia necessaria l'effettività del bisogno dell'investito, che può venir meno qualora altri soggetti abbiano già provveduto a prestare le cure immediate e non risulti necessario o utile l'ulteriore intervento dell'obbligato. Così come è sbagliato ritenere di aver fatto il proprio dovere semplicemente telefonando alla polizia o all'autoambulanza, per poi dileguarsi.

 

Infatti, anche se il ferito viene immediatamente soccorso dai presenti sul luogo o da medici di passaggio, il responsabile dell'incidente non può comunque allontanarsi, ma deve attendere l'arrivo delle forze dell'ordine per l'identificazione sua e del suo mezzo.

 

Il reato non sussiste solo quando l'altro conducente non ha riportato alcuna lesione e non invece quando, pur avendo riportato ferite, venga assistito da altri soggetti o quando tali lesioni siano talmente lievi da consentirgli di poter riprendere da solo la marcia.

 

Quanto al dovere di assistenza alle persone ferite, si intende ogni possibile forma che essa può assumere, anche residuale. Di conseguenza, l'assistenza predetta non è rappresentata dal solo soccorso sanitario ma da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso.

 

La Cassazione ricorda che, in caso di incidente, l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su chi si trova coinvolto nell'incidente medesimo, che è, dunque, tenuto ad assolverlo, indipendentemente dall'intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull'intervento della polizia o di altre autorità già allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell'avvenuto soccorso.

 

Occorre, infine, chiarire la differenza tra il reato di fuga (Art. 189, comma 6, cod. Str) e quello di omissione di soccorso (Art. 189, comma 7, cod. str.).  Per il primo è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia idoneo a produrre delle lesioni, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone. Per il secondo si richiede che il bisogno dell'investito sia effettivo, in relazione al verificarsi di lesioni o della morte del soggetto o al già avvenuto intervento di altri. Elementi, questi, che l'autore del reato deve aver, anche eventualmente, già constatato, sottraendosi consapevolmente all'obbligo impostogli dalla norma.

Foggia, 1 aprile 2014                                      Avv. Eugenio Gargiulo

 

Nessun commento:

Posta un commento

Tutte le news della Rete le trovi sul:


Giornale online realizzato da una redazione virtuale composta da giornalisti e addetti stampa, professionisti di marketing, comunicazione, PR, opinionisti e bloggers. Il CorrieredelWeb.it vuole promuovere relazioni tra tutti i comunicatori e sviluppare in pieno le potenzialità della Rete per una comunicazione democratica e partecipata.

Disclaimer

www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Societa' dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una periodicita' predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.

L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone. L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contraro al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvedera' all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Viceversa, sostenendo una politica volta alla libera circolazione di ogni informazione e divulgazione della conoscenza, ogni articolo pubblicato sul CorrieredelWeb.it, pur tutelato dal diritto d'autore, può essere ripubblicato citando la legittima fonte e questa testata secondo quanto previsto dalla licenza Creative Common.

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons Creative Commons License

CorrieredelWeb.it è un'iniziativa del Cav. Andrea Pietrarota, Sociologo della Comunicazione, Public Reporter, e Giornalista Pubblicista

indirizzo skype: apietrarota