Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Chi proferisce insulti verso l'insegnante non commette ingiuria ma il più grave reato di oltraggio a pubblico ufficiale !
Quale persona, almeno una volta nella vita, non ha pensato di mandare a quel paese un proprio insegnante? O magari l'insegnate del proprio figlio (che notoriamente non capisce nulla)? Per molti rimane un desiderio, un progetto confinato nella mente. Altri, invece, passano ai fatti e si abbandonano ad improperi di ogni tipo, peraltro con altissime punte di soddisfazione.
Che cosa cambia? La pena innanzitutto: mentre il reato di ingiuria (Art. 594 cod. pen.) è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a 516 euro, l'oltraggio a pubblico ufficiale (Art. 341 bis cod. pen.) è punito con la reclusione fino a 3 anni. In quest'ultimo caso, la pena è superiore perché le offese sono rivolte ad un professore che, durante l'esercizio della proprie funzioni all'interno dell'istituto scolastico, è un pubblico ufficiale . (L. n. 86 del 26.04.1990)
Perché si configuri oltraggio a pubblico ufficiale è necessario che l'offesa all'onore e al prestigio avvenga alla presenza di più persone, in luogo pubblico o aperto al pubblico in un momento nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio, nell'esercizio delle sue funzioni. Dunque, un insulto in mezzo alla strada, a quattro occhi, non avrebbe alcun rilievo come offesa a pubblico ufficiale, ma potrebbe valere, a tutto voler concedere, come ingiuria.
Nella vicenda che ha originato la sentenza in commento, questi elementi sussistevano tutti: le ingiurie erano state pronunciate nei locali scolastici, alla presenza di più persone.
La sentenza ricorda, inoltre, che l'insegnante riveste la funzione di pubblico ufficiale non solo durante le lezioni, ma anche nelle attività preparatorie, contestuali e successive, come gli incontri con i genitori degli allievi.
Foggia, 4 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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