Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
L'assemblea non può vietare la detenzione di animali domestici all'interno del condominio!
Tra le numerose novità che la tanto attesa riforma del condominio ha introdotto a partire dal giugno 2013, vi è la regolamentazione degli animali in condominio. La legge n. 220 del
La riforma ha così preso atto delle svariate sentenze che avevano, più volte, riconosciuto il diritto di ciascun proprietario di possedere animali domestici: diritto che non potrebbe essere limitato da una delibera dell'assemblea adottata a maggioranza.
Neanche il regolamento condominiale approvato a maggioranza dai condomini potrà contenere un simile divieto; esso non può, infatti, limitare le facoltà spettanti a ogni proprietario con riferimento alla sua proprietà esclusiva.
Si pone dunque il problema di come comportarsi nel caso in cui, invece, contrariamente a quanto sancito oggi dalla legge, un'assemblea adotti una delibera contenente appunto il divieto di possesso o di detenzione di animali domestici.
In tal caso il condomino potrà fare ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui la delibera è stata adottata (se l'interessato era presente) oppure entro tenta giorni dalla data in cui la delibera gli viene comunicata (se egli era assente). Il ricorso deve contenere la domanda di annullamento di tale deliberazione.
Con le stesse modalità, ed entro gli stessi termini, sarà possibile ricorrere anche contro il regolamento condominiale che dovesse prevedere, fra le proprie clausole, l'illegittimo divieto di detenere animali domestici.
Le speranze di ottenere l'annullamento della deliberazione non sarebbero azzerate neanche se trascorrano più di trenta giorni da una eventuale deliberazione: difatti, secondo un importante orientamento della Cassazione (Cass. sent. n. 10.335 del 19.10.1998), le deliberazioni che, violando la legge, limitano i diritti del singolo condomino sulla sua proprietà esclusiva (come sarebbe, appunto, quella che impedisca di possedere animali) sono da considerarsi nulle e, perciò, possono essere impugnate anche oltre il termine di trenta giorni.
È da sottolineare, infine, che in un unico caso il divieto di possedere animali domestici sarebbe conforme alla legge: se venisse adottato da tutti i condomini all'unanimità
Resta comunque sempre fermo l'obbligo, per chi detiene animali, di impedire che gli stessi arrechino in qualsiasi modo disturbo alla serenità ed alla quiete dei condomini oltre che al decoro ed all'igiene dello stabile condominiale: un obbligo che, se violato, può comportare sanzioni anche di tipo penale!
Foggia, 2 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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