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lunedì 5 maggio 2014

Si può incorrere nella commissione del reato di molestia, se si pedina qualcuno di nascosto!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Si può incorrere nella commissione del reato di molestia, se si pedina qualcuno di nascosto!

 

Pedinare una persona, anche se accecati dall'ossessione amorosa o dalla gelosia, può costituire un serio rischio perché, a meno di non essere visti e di non creare alcun turbamento nella vittima, si può subire un processo penale.

 

Il pedinamento, infatti, può essere un reato. La condizione è, appunto, che la vittima, accorgendosi di essere seguita, subisca un disagio e venga spaventata, temendo per la propria sicurezza.

A dirlo è la Cassazione con una recente sentenza. In particolare, la Suprema Corte ha confermato la condanna nei confronti di un uomo che, vittima della gelosia, aveva pedinato l'ex moglie con l'auto.

 

Non tiene la tesi secondo cui, affinché scatti il reato di molestia, il pedinamento non è di per sé sufficiente, ma sarebbe necessario un comportamento che interferisca nell'altrui sfera di libertà come, per esempio, bloccare l'auto della vittima.

 

La Cassazione è per una interpretazione più rigorosa: è sufficiente arrecare "turbamento" alla vittima, anche senza bisogno di una effettiva coazione della "libertà di movimento" di quest'ultima. ( in tal senso Cass. sent. n. 18117/14 del 30.04.2014)

 

In verità non si può definire una regola generale, ma ogni situazione va valutata caso per caso. Sarà quindi il giudice a valutare la complessiva condotta tenuta, nel concreto, dal colpevole e se questa sia oggettivamente idonea ad arrecare molestia e disturbo al soggetto pedinato, ponendolo, consapevolmente, in una condizione di disagio e alterandone le normali condizioni di tranquillità.

 

In passato, sempre la Suprema Corte aveva precisato che anche un singolo pedinamento può integrare il reato di molestia, a condizione che si concretizzi in un'azione pressante, ripetitiva, indiscreta e impertinente e quindi idonea a interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone. (Cass. sent . 43439 del 7.12.2010)

 

Inoltre, bisogna precisare che il reato di molestia non ha natura di reato necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione o un singolo episodio . ( così Cass. sent. n. 5855 del 12.02.2001.) .Pertanto, anche ricorrendo una sola occasione di pedinamento, la vittima è in condizione di denunciare il responsabile!

Foggia, 5 maggio 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

 

 

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