Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Il TAR dice sì alla norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro!
Mancano meno di due mesi all'entrata in vigore dell'obbligo di Pos per tutti i professionisti, già scattato in misura limitata lo scorso 28 marzo (solo per chi abbia superato la soglia di 200mila euro di fatturato nello scorso esercizio).
Ma il provvedimento è stato accompagnato da una coda di polemiche da parte delle categorie interessate: il Consiglio nazionale degli architetti, per esempio, ha presentato ricorso al Tar, denunciando l'inutilità di un obbligo concepito come "una gabella dal vago sapore medievale", e "ingiustamente pagata alle banche".
Per il momento non c'è stato alcun dietrofront da parte delle istituzioni. Anzi, il Tar Lazio si è pronunciato con un'ordinanza che ha rigettato il ricorso contro il Pos.
Il Tar, alla luce della sommaria delibazione dell'atto impugnato e dei motivi di ricorso, ha ritenuto che il decreto impugnato "sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa". ( in tal senso TAR Lazio, ord. n. 01932/2014)
Ma cosa dice la legge? Dal 30 giugno 2014 per importi superiori a 30 euro tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, dovranno garantire ai loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite Pos. L'obbligo nasce dall'articolo 15, comma 4 e 5 del Dl 179 del 18 ottobre 2012. La decorrenza, inizialmente fissata al 1° gennaio 2014, è stata poi differita al 30 giugno dello stesso anno dall'articolo 9, comma 15-bis del Dl 30 dicembre 2013, n. 150 (milleproroghe).
Questa è la situazione in relazione al quadro normativo e regolamentare attualmente vigente, fatta salva l'emanazione entro tale termine di un nuovo decreto interministeriale in sostituzione di quello datato 24 gennaio 2014..
I soggetti obbligati sono tutti gli esercenti di attività economiche e cioè le imprese o i professionisti beneficiari di un pagamento da parte di consumatori o utenti da intendersi come i privati, persone fisiche, che acquistano beni e servizi al di fuori all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Per i soggetti obbligati è quindi venuta meno la fase transitoria di prima applicazione, prevista dal regolamento, che limitava l'operatività della disposizione sino al 30 giugno 2014 unicamente alle imprese e ai professionisti con fatturato superiore a 200mila euro nell'anno precedente a quello del pagamento.
A dire il vero, la soglia del fatturato, se da una parte garantiva un progressivo avvio dell'obbligo, avrebbe dall'altro potuto creare per il consumatore delle difficoltà nel rapportarsi, di volta in volta, con il fornitore di beni e servizi!
Foggia, 7 maggio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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