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giovedì 8 maggio 2014

Il benzinaio è tenuto a indennizzare l’automobilista per i sedimenti nella benzina o se il carburante è annacquato !

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Il benzinaio è tenuto a indennizzare l'automobilista per i sedimenti nella benzina o se il carburante è annacquato !

 

Si registrano in aumento le irregolarità da parte dei distributori di carburante: nonostante i controlli della Finanza, i benzinai non hanno perso il vizio di truffare gli automobilisti, manomettendo gli erogatori. Dalle indagini del 2012, circa il 15% degli impianti è risultato irregolare.

 

Il problema riguarda non solo la violazione delle norme sui prezzi o il corretto funzionamento dell'erogatore, ma anche l'annacquamento del carburante, in cui spesso sono stati rinvenuti sedimenti e acqua in misura superiore a quella consentita.

 

La conseguenza non è solo sul prezzo del prodotto effettivamente acquistato dall'automobilista. A farne le spese è anche il filtro del gasolio, l'impianto di iniezione e il serbatoio dell'auto. Con conseguenti danni che, a volte, raggiungono diverse centinaia di euro.

 

In questi casi, purtroppo, per risolvere il problema – almeno quello sul mezzo – c'è solo l'officina. Invece, per il portafoglio c'è il giudice che, secondo una recente sentenza del Tribunale di Padova, condannerà il gestore della pompa a risarcire:

A) sia la spesa sostenuta onde provvedere alla riparazione (cosiddetto danno emergente);

B)  sia il danno da fermo tecnico, ossia per il tempo che il veicolo è stato inutilizzabile.

Tale seconda voce di danno si distingue, a sua volta, in due componenti:

 

1. la prima, risarcibile in via equitativa (ossia, anche in difetto di prova specifica, secondo quanto al giudice appare "equo" e "giusto). Essa comprende i costi derivanti dalle conseguenze automatiche del fermo, ossia l'insieme delle "spese fisse sostenute dal proprietario del veicolo nonostante il mancato uso del mezzo e il deprezzamento dello stesso durante la sosta forzata in officina";

 

2. la seconda, per la quale si deve fornire la prova, comprende "tutte le ulteriori poste di danno indirettamente e non immediatamente ricollegabili alla sosta forzata della vettura, quali le spese per il noleggio della vettura sostitutiva o l'impossibilità di eseguire una particolare attività (come, per esempio, un viaggio rinviato, un lavoro perso, ecc.).

 

Nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto un importo differenziato a seconda del tipo di veicolo costretto alla sosta, liquidando 150 euro al giorno per il fermo di un camion e 50 euro per l'auto aziendale. ( in tal senso Trib. Padova, sent. n. 495/2014.)

Foggia, 8 maggio 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

 

 

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