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venerdì 9 maggio 2014

Anche la casalinga ha diritto di essere risarcita del “danno patrimoniale” subito per un incidente stradale!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Anche la casalinga ha diritto di essere risarcita del "danno patrimoniale" subito per un incidente stradale!

 

Perfino la casalinga, infortunatasi a seguito di un incidente stradale, ha diritto a vedersi risarcito, da parte dell'assicurazione, il danno patrimoniale qualora non riesca più a svolgere le faccende domestiche. E ciò senza dover necessariamente dimostrare che, dopo la guarigione, l'attività si sia ridotta o che la donna sia dovuta ricorrere all'ausilio di una collaboratrice domestica.

 

A stabilirlo è stato il Tribunale di Genova con una recente sentenza.

 

Il Fatto: La donna, mentre attraversava la strada, è stata investita da un motociclista che non si è fermato per soccorrerla, ma è scappato facendo perdere le tracce. La vittima, di 71 anni, ha riportato una riduzione della capacità lavorativa specifica di casalinga non riuscendo più a compiere le attività domestiche come pulire, cucinare stirare.

 

Secondo il Tribunale, fermo restando il risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza subita, la persona dedita solo alle faccende domestiche – che quindi non percepisce un reddito di lavoro – ha comunque diritto al ristoro del danno patrimoniale per la riduzione di tale capacità lavorativa. Il ménage familiare è, infatti, considerabile un vero e proprio lavoro, perché, grazie ad esso, si riducono le spese per la gestione dell'abitazione e della prole. E pertanto, la perdita di una funzionalità motoria, va risarcita. ( in tal senso Trib. Genova, sent. n. 549/14)

 

Ovviamente, poiché in questi casi non è possibile dimostrare l'esatto ammontare del danno patrimoniale (non essendovi, appunto, un reddito preciso su cui parametrarlo), esso sarà risarcito in via equitativa, utilizzando come parametro di valutazione per la liquidazione del reddito figurativo della casalinga quello del triplo della pensione sociale previsto dall'attuale codice delle assicurazioni. (Art. 137 cod. ass.)

 

Non è dunque necessaria né la prova che dopo la guarigione l'attività domestica si sia ridotta o sia cessata; è sufficiente anche solo la prova che la vittima sia costretta a una maggiore usura. Né è necessaria la prova che la persona danneggiata sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico.

 

Si legge in sentenza che il "danno biologico personalizzato" fa riferimento agli aspetti dinamico relazionali "specifici e rilevanti" della compromissione della salute della singola vittima, dunque variabili concretamente da caso a caso e richiedenti apposite prove, quale insieme di conseguenze negative prodotte dalla lesione nella vita quotidiana e sulle varie attività reddituali del soggetto.

Foggia, 9 maggio 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

 

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