COMUNICATO STAMPA
UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
L'Unione forense per la tutela dei diritti umani in relazione all'accordo
sull'accordo in materia di migrazione siglato dal Ministro Frattini con il
Primo ministro del Comitato Nazionale Transitorio libico il 17 giugno
scorso a Napoli, richiama l'attenzione sull'udienza della Grande Camera
della Corte europea di Strasburgo sul caso Hirsi e altri contro Italia del
22 giugno 2011.
"Il Governo italiano è stato chiamato a rispondere davanti alla Corte
europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo sui respingimenti collettivi di
migranti verso la Libia del 6 maggio 2009. Si tratta di un passaggio
decisivo verso il ristabilimento dei diritti fondamentali, in particolare
verso la protezione di individui sottoposti a espulsioni collettive verso
paesi in cui la loro sopravvivenza è a rischio" dichiara l'Avv. Anton Giulio
Lana, difensore dei 24 migranti e componente del direttivo dell'Unione
forense per la tutela dei diritti umani.
"Il caso ha suscitato l'interesse della comunità internazionale in
particolare sono intervenuti nel processo i rappresentanti dell'Alto
Commissariato per i Rifugiati (UNHCR) e dell'Alto Commissariato dei diritti
umani (UNOHCHR) delle Nazioni Unite", continua l'Avv. Lana, "invece fra le
organizzazioni non governative sono intervenute: Human Rights Watch, Amnesty
International, la Fédération internationale des ligues des droits de l'
Homme e la Human Rights Law Clinic della Columbia University di New York".
"I ricorrenti (11 somali e 13 eritrei), da noi rappresentati", dichiarano
gli Avv.ti Anton Giulio Lana e Andrea Saccucci, "sono una parte delle circa
200 persone, tra cui bambini e donne incinte, intercettate il 6 maggio del
2009 dalle autorità italiane a 35 miglia a Sud di Lampedusa. Una volta
trasferiti sulle imbarcazioni italiane, sono stati riportati a Tripoli e
consegnati alle autorità libiche contro la loro volontà. Durante il viaggio
non è stata resa nota la destinazione né sono state acquisite informazioni
sulla loro identità o provenienza".
"I ricorrenti sono vittime di una chiara violazione dell'art. 3 della
Convenzione che vieta il respingimento verso Stati in cui vi è il rischio di
subire torture o trattamenti inumani o degradanti. Una violazione già
accertata e sanzionata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura
nel suo rapporto pubblicato ad aprile. Il respingimento dei ricorrenti è
inoltre contrario all'art. 4 del protocollo n. 4 alla Convenzione che vieta
le espulsioni collettive di stranieri", continua l'Avv. Saccucci, "in quanto
è avvenuto senza alcuna considerazione per le situazioni specifiche dei
singoli ricorrenti e senza neppure identificarli. Nel complesso,
l'operazione di respingimento viola l'art. 13 della Convenzione che
garantisce il diritto ad un ricorso effettivo, essendo stato impedito ai
respinti di presentare una domanda di asilo o protezione internazionale."
"In questo specifico caso il respingimento è avvenuto verso la Libia dove si
rischia di subire maltrattamenti nei centri di detenzione oppure il
rimpatrio verso il proprio paese d'origine senza potersi avvalere della
Convenzione di Ginevra di cui la Libia non è firmataria. Non ci si può
mostrare indifferenti nei confronti di questi eventi, bisogna finalmente
assumersi le responsabilità dei danni causati attraverso la cattiva gestione
dei controlli sull'immigrazione nel nostro Paese", conclude l'Avv. Lana.
Ufficio Stampa UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI.
Via Emilio de' Cavalieri 11 – 00198 Roma
Tel. +39 06 8412940 (r.a.) – Fax +39 06 84085170–
E-mail: info@unionedirittiumani.it
Rome, 20th June 2011
PRESS RELEASE UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
The Unione forense per la tutela dei diritti umani in relation to migration
agreement signed by Minister Frattini and Prime Minister of the Transitional
National Committee Libyan June 17 in Naples, draws attention to the
hearing of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights in
Strasbourg on the Hirsi and Others case v. Italy of 22nd June 2011.
"The Italian Government is summoned before the European Court of Human
Rights in Strasbourg regarding migrants' mass pushbacks to Libya on 6th May
2009. It is a crucial step for the reestablishment of fundamental rights, in
particular for the protection of individuals subjugate to mass pushbacks to
countries where their survival is at risk". The attorney Anton Giulio Lana,
defender of the 24 migrants and component of the executive of Unione
forense per la tutela dei diritti umani.
"The case aroused interest in the International Community, in particular,
the representatives of the United Nations' Refugee Agency (UNHCR) and the
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) of the United
Nations who intervened" Lana states "moreover, among the non-governmental
organizations Human Rights Watch, Amnesty International, la Fédération
internationale des ligues des droits de l' Homme and Human Rights Law Clinic
of the Columbia University (New York), intervened".
"The applicants (11 Somalis and 13 Eritreans), represented by us", the
attorneys Lana and Saccucci declare, "are only a part of approximately 200
people, including children and pregnant women, intercepted on 6th May 2009
by the Italian Authorities at 35 miles from the south of Lampedusa. Once
they were transferred onto Italian boats, they returned to Tripoli and they
were handed over to the Libyan authorities against their will. During the
journey the destination was unknown and no information was acquired about
their identity and origins".
"The applicants are victims of a clear violation of article 3 of the
Convention that bans the pushbacks of people to States if they are likely to
suffer tortures or inhuman or degrading treatments or punishments. The
violation has been already ascertained by the European Committee for the
prevention of torture in its report published in April. The pushback of
applicants is also contrary to article 4 of the Protocol number 4 to the
Convention that bans mass pushbacks of foreigners", Saccucci continues, "due
to the fact that it occurred with no consideration of the specific
situations of individual applicants and without checking their identity.
Overall, the operation of pushback violates article 13 of the Convention
that guarantees the right to effective remedy, because the migrants had been
precluded from the right to submit an application for asylum or
international protection".
"In the specific case pushback was directed to Libya where people are
likely to suffer ill-treatment in detention centres or repatriation to their
countries of origin without being entitled to protection under the
Convention relating to the Status of Refugees, that Libya has not signed. We
cannot show indifference to these events, it is necessary to take
responsibilities for damages caused by mismanagement of immigration control
in our country", Lana concludes.
Ufficio Stampa UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI.
Via Emilio de' Cavalieri 11 – 00198 Roma
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