IL SINDACO DI ALTAVILLA IRPINA, FEDELE AL SUO MOTTO: "FATTI, NON PAROLE", ORDINA l'UCCISIONE DEI RANDAGI! CHE MENTE ILLUMINATA!
No non è vero.
No non può essere che un amministratore a seconda della luna storta con cui si sveglia la mattina, decida o di invocare l'incenerimento dei randagi, un bel falò un piazza, magari con sagra paesana e preghiera al santo devoto di contorno, o di emanare una ordinanza in cui si "inviti" a sparare al randagio di "comprovata pericolosità"!
DI "COMPROVATA PERICOLOSITA'" OGGI CI SONO SOLO I CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA COME L'ON GIANFRANCO BARDANZELLU E SINDACI COME QUESTO, IL TALE SIGNOR Avv. Alberico Villani CHE GOVERNA ALTAVILLA IRPINA IL CUI MOTTO ELETTORALE E' :"FATTI NON PAROLE!"
E che fatti!
Chiliamacisegua chiede imperativamente al Ministero della Salute di provvedere a fissare regole di giustizia e di legalità e di igiene mentale per evitare che ognuno faccia a modo suo, per evitare che l'Italia dia di sé, questa immagine di anarchia e degrado!
Chiliamacisegua
A
info@lacoscienzadeglianimali.it;
prefettura.avellino@interno.it;
officina@officinavolturno.com;
SCRIVI AL COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA
http://www.comuni.it/pbase/?IDcom=336
Sindaco di Altavilla Irpina
Avv Alberico Villani
L'ORDINANZA CHE "INVITA" ALL'UCCISIONE DEI RANDAGI
http://www.comune.altavillairpina.av.it/hh/index.php?x=&jvs=1
COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (Provincia di Avellino)
Ordinanza N° 48 /2010 del 16 luglio 2010
All'ASL AV/2
Responsabile Lotta al Randagismo
Dipartimento di PREVENZIONE
Servizio VETERINARIO
Via Circumvallazione
83100 Avellino
A S.E. il Signor PREFETTO
83100 Avellino
Al Comando di P.M. SEDE
Al Comando Stazione CARABINIERI
Piazza Santa Barbara
83011 Altavilla Irpina
Oggetto: RANDAGISMO Abbattimento di cani randagi pericolosi sul proprio territorio.
IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità comunale Sanitaria e di Pubblica Sicurezza
PREMESSO:
- che il territorio di questo Comune è interessato da lungo tempo al fenomeno dell'emergenza randagismo, che ha assunto nell'abitato e nell'agro del Comune stesso, dimensioni tali da implicare problemi di ordine igienico-sanitario e di pubblica incolumità;
- che la situazione sul territorio si è aggravata dai molteplici episodi di abbandono dei cani di proprietà, di comprovata pericolosità per gli abitanti;
- che nonostante l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale e dal servizio Veterinario ASL AV2 per far fronte al grave fenomeno del randagismo, un elevato numero di cani continua a vagare sul territorio comunale, determinando seri pericoli per la incolumità delle persone;
- riscontrato che si sono verificati vari episodi di aggressione alle persone che hanno determinato gravi lesioni alle persone;
- che non è più possibile fronteggiare tale fenomeno attraverso l'ospitalità in strutture ricettive private convenzionate attesa la mancata cattura di tali esemplari;
Viste le centinaia di segnalazioni a riguardo effettuate al competente Servizio veterinario negli ultimi anni come risulta dalla verifica degli atti della Polizia Municipale;
Vista la segnalazione effettuata in tal senso alla Procura del Tribunale di Avellino ed alla Prefettura di Avellino Prot. N. 4246 del 09/06/2009
Vista la necessità ed urgenza di provvedere in merito
VISTO l'art.54 co.4 del DL 267/00
VISTA la Legge 125/08
VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria";
VISTA la legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di affezione e prevenzione randagismo" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 3 aprile 1995 n. 12 "Interventi per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";
VISTO l'art.2 comma 1, lett. b)- della L.R. 9 agosto 2006 n.26 "Interventi in materia sanitaria" dove viene contemplata tra l'altro la riammissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione e la stipula da parte del Comune di apposita polizza per eventuali danni;
VISTA altresì l'Ordinanza del 16/07/2009 (pubblicata sulla G.U.R.I. n.207 del 7/09/2009) emanata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000;
DISPONE
per le motivazioni in premessa riportate che si intendono qui integralmente riportate, l'abbattimento dei cani randagi di comprovata pericolosità stazionanti nelle località Madonna del Carmine, Contrada Sassano e altre località per motivi di sicurezza pubblica, in base al disposto di cui alle norme sopra richiamate:
La presente Ordinanza, emanata ai termini degli artt. artt.50 5° comma e 54 4° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm. e ii, deve considerarsi contingibile ed urgente.
La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'ALBO Pretorio.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del C.P.
SI DISPONE
L'esecuzione della presente da parte del locale Comando CC di concerto con il Comando Polizia Municipale;
La pubblicazione all'Albo PRETORIO del Comune e l'invio anche a mezzo telefax del presente provvedimento agli Uffici, Autorità in indirizzo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso dinanzi al T.A.R. per la Campania entro 60 (sessanta) giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione.
dalla residenza municipale, lì - 16 LUG. 2010
Il SINDACO
Avv. Alberico Villani
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