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Iscrizioni ipotecarie immobiliari/Equitalia. Illegittime le iscrizioni per debiti inferiori a 8.000 euro. Come chiedere la cancellazione
Firenze, 27 maggio 2010. Il 22 febbraio scorso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 4077 del 2010 ha dichiarato illegittime le ipoteche iscritte sugli immobili da Equitalia per i debiti di importo inferiore agli 8000 euro. Nel caso portato all'attenzione della Corte, un cittadino aveva subito una iscrizione ipotecaria per un debito di appena 916,93 euro.
La pronuncia della Corte suprema e' stata poi recepita in un decreto legge (n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con legge n. 73 del 22 maggio 2010 (art. 3, comma 2 ter): "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede e' inferiore complessivamente ad 8.000 euro". Dal 26 maggio 2010 (giorno di entrata in vigore della legge 73/2010), Equitalia non potra' piu' iscrivere ipoteca per debiti inferiori a 8.000,00 euro.
Per il passato, poiche' ad oggi Equitalia non ritiene di dover operare d'ufficio per cancellare le ipoteche illegittimamente iscritte, dovranno essere i singoli cittadini interessati ad attivarsi personalmente, presentando alla societa' di riscossione una istanza in cui si eccepisce l'insussistenza dei presupposti per il mantenimento dell'ipoteca sulla base della sentenza della Corte di Cassazione e se ne richiede la cancellazione d'ufficio ad Equitalia, che si dovra' accollare i costi sia degli oneri di iscrizione che di cancellazione ipotecaria.
A seguire un facsimile di istanza:
Racc. AR (o a mani) Spett.le Equitalia Spa
Sportello di ______________
p.c.
Aduc - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
via Cavour 68, 50129 Firenze *
ISTANZA DI RIESAME / CANCELLAZIONE IPOTECARIA
Il sottoscritto................................
nato a............. il..................... codice fiscale.......................
e residente in ..................................
(qualora l'iscrizione attenga ad una persona giuridica, aggiungere: nella sua qualita' di legale rappresentante
della societa' .............................. con sede in .............................)
premesso che
- in data.................... e' stata iscritta ipoteca sul/i proprio/i immobile/i sito/i in .......................... via.............................. ;
- il debito contestato e' di importo inferiore ad Euro 8.000,00;
- la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4077 del 22 febbraio 2010 ha ritenuto illegittime le iscrizioni ipotecarie immobiliari effettuate dalla societa' di riscossione per importi inferiori a 8.000,00;
- detta pronuncia e' stata peraltro tempestivamente recepita dal legislatore nazionale, con decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010 convertito con legge n. 73 del 22 maggio 2010 (art. 3, comma 2 ter);
- che pertanto i presupposti per il mantenimento della misura cautelare sono insussistenti.
CHIEDE
il riesame della posizione nonche' la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ipotecaria suddescritta, con oneri di iscrizione e cancellazione a carico della societa' di riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della presente, nonche' la comunicazione tempestiva della avvenuta cancellazione al seguente recapito............................................................................................
Si allega fotocopia del documento di identita'.
In fede,
LUOGO, DATA
Firma
Emmanuela Bertucci, legale Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
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Ufficio stampa: Tel.055291408