RIMBORSI TARIFFA DEPURAZIONE ACQUE (SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE): UN PRIMO COMMENTO AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 30 Settembre 2009 (Gazz. Uff., 8 Febbraio 2010, n. 31).
Ing. G. Toscano, delegato U.Di.Con. sede di Catania
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 08/02/2010 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto dalla Legge n. 13/2009 e relativo alla "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione". Molteplici sono gli spunti di discussione ma uno in particolare è balzato subito all'occhio, in quanto detto Decreto prevede testualmente che "…ai sensi degli artt. 14, legge 5 gennaio 1994, n. 36, e 155, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi non sono tenuti al pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione" e che esso "… non si applica ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi".
Lo scrivente Ing. Toscano si era già attivato presso le competenti Autorità Garanti (ex Co.Vi.R.I., ora Co.N.Vi.R.I.) per segnalare le questioni che necessitavano di particolari attenzioni, tra le quali il fatto che gli utenti non allacciati alla pubblica fognatura per assenza della stessa in prossimità dei loro immobili che sono dotati di regolari fosse settiche private periodicamente ripulite, tramite servizi di spurgo a cura di ditte autorizzate, a spese dei proprietari, in tali spese pagano anche, ai sensi dei commi 6 e 3, art. 36 del D.Lgs. 152/1999 –così come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 258/2000-, i costi per la depurazione (di cui all'art. 14 della Legge n. 36/1994 - "Legge Galli") effettuata presso regolari impianti di depurazione (come ad. es. quello gestito dalla società "Sidra SpA" e sito in località Pantano d'Arci). Tali spese sono evidentemente anche inclusive dei costi relativi al servizio di fognatura/collettamento delle acque reflue, servizio in questo caso svolto dalla ditta di espurgo. Tale tipologia di utenti che già affrontano detti costi per la manutenzione delle proprie fosse settiche sono stati spesso vessati dalla richiesta di pagamento avanzata dal proprio gestore idrico a titolo di tariffa per fognatura e depurazione la quale ha costituito una evidente ed inaccettabile doppia imposizione. A questo danno si aggiunge ora la beffa in quanto il suddetto Decreto "… non si applica ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi" e quindi non si capisce chi, come e quando debba rimborsare questi utenti vessati con tali doppie imposizioni! La nostra associazione sta quindi valutando le iniziative da intraprendere inclusa, se il numero di tali utenti fosse alquanto significativo, la possibilità di avviare una CLASS ACTION a loro favore, grazie al fatto che la recente sentenza n. 39/2010 della Corte Costituzionale ha stabilito che le controversie relative alla tariffa di fognatura e depurazione a decorrere dal 03/10/2000 non sono più di competenza della Commissione Tributaria Provinciale ma possono essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, quindi con possibilità di organizzarsi, appunto, anche in Class Action.
A riguardo, gli utenti interessati possono contattarci ai recapiti di seguito indicati.
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