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Dichiarazione al Sole 24 Ore in sede di intervista pubblicata il 9 dicembre 2010, Achille Colombo Clerici Assoedilizia Confedilizia
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In relazione alla revisione catastale generale per microzone iniziata dal Comune di Roma ricordiamo alcuni aspetti della vicenda milanese.
In tema di ricorsi dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali riguardanti gli avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia del Territorio ( ricorsi che peraltro non ne sospendono l'efficacia ):
Principio generale - il giudice ordinario o tributario accerta la illegittimita', anche sul piano costituzionale, dell'atto amministrativo e, non potendolo caducare erga omnes, cioe' annullare, lo disapplica direttamente al caso deciso: questo principio si applica a tutti gli atti -presupposto all'interno del procedimento complesso che sfocia
nell'accertamento impugnato.
- Assoedilizia ha individuato alcuni motivi giuridici generali di illegittimita' del procedimento complesso di revisione catastale attuato dal Comune di Milano e dalla Agenzia del Territorio ( in forza dell'art.1 comma 335 della legge finanziaria 2005 ) ed in particolare:
-violazione di norme generali dell'ordinamento amministrativo, dello statuto del Comune di Milano, di norme costituzionali.
Ad esempio nessuna pubblicita' al procedimento: avvisi, notifiche, comunicazioni, sopralluoghi in contradditorio.
Se Assoedilizia non avesse dato notizia un mese prima, sarebbero piovute le notifiche degli accertamenti come fulmini a ciel sereno.
-illegittimita' del procedimento amministrativo, per incompetenza dei funzionari comunali ad assumere la decisione "politica" di ricorrere alla revisione prevista dalla legge: trattandosi di esercizio di un potere di discrezionalita' semplice ( manifestazione di volonta') appartenente al Consiglio comunale.
-illegittimita' dell'atto-presupposto rappresentato dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Milano ( anno 1999) di individuazione delle microzone.
-illegittimita', per disparita' di trattamento fiscale ( violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione) derivante dal sistema della individuazione delle microzone : potrebbe avvenire che una "reggia" , classificata A2, inserita in zona non interessata dalla revisione, sia esente da ogni rivalutazione, mentre una abitazione semplicemente di buona qualita', ricadente in una zona interessata, possa addirittura passare da A2 ad A1 ( venendo in tal modo assoggettata persino all'obbligo di pagare l'ICI, pur essendo prima casa).
-illegittimita' della determinazione del Direttore della Agenzia del territorio, per incompetenza nella definizione delle modalita' per l'applicazione della legge ( determinazione della cosiddetta soglia di scostamento al 35 % ).
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Effetti della Revisione catastale generale per microzone:
- Il passaggio alla categoria A1- frequentissimo- comporta il pagamento dell'ICI anche per la cosiddetta prima casa ( rectius: abitazione principale in proprieta')
- L'aumento dei valori catastali produce un incremento generalizzato della base imponibile di una serie di imposte:
- Irpef : verifica di congruita' dei canoni di locazione
- Plusvalenze societarie
- ICI ( case in locazione - seconde case - prime case A1 - negozi - uffici - magazzini - botteghe artigiane )
- Imposte sulle successioni e sulle donazioni
- Imposte sui trasferimenti
( Registro - ipocatastali )
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