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Ferrovie. I nuovi diritti dei passeggeri
Roma, 9 Dicembre 2010. In occasione delle vacanze natalizie molti viaggiatori utilizzano il treno per gli spostamenti. Pochi sanno, pero', che da poco piu' di un anno e' in vigore il Regolamento CE n.1371/2007 (1) nell'Unione europea sui nuovi diritti per i passeggeri. Vediamoli in sintesi per i treni nazionali.
Ritardo in partenza
Se il ritardo e' superiore a 60 minuti si puo' scegliere tra il rimborso del biglietto o il proseguimento con il primo treno utile o con servizi sostitutivi, inoltre si ha diritto a pasti sul treno o in stazione e al pernottamento in albergo nel caso il mezzo sia disponibile il giorno successivo.
Ritardo all'arrivo
E' previsto un indennizzo del 25% del prezzo del biglietto e della prenotazione in caso di ritardo fino a 2 ore e del 50% per ritardi oltre le due ore. Il risarcimento e' effettuato entro un mese dalla richiesta e puo' essere in denaro o bonus. Per ritardi oltre i 60 minuti si ha diritto a pasti e bevande e all'eventuale sistemazione alberghiera.
Per sapere se si ha diritto agli indennizzi ci si puo' rivolgere alle agenzie di viaggio o ai sistemi informativi di Trenitalia (biglietterie, Internet o al tel. 063000).
(1)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:it:PDF
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
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