http://www.aduc.it/comunicato/autovelox+firenze+cassazione+smentisce+nuovamente_18941.php
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Autovelox Firenze. La Cassazione smentisce nuovamente Comune e Prefettura: no apparecchi su strade che non abbiano i requisiti di legge
Firenze, 7 aprile 2011. Dopo che i giudici di pace di Firenze (1) hanno gia' accolto un centinaio di ricorsi presentati tramite l'Aduc, la Suprema Corte di Cassazione torna ad accogliere in pieno (2) le nostre ragioni sulla illegittimità degli autovelox a Firenze. Pronunciandosi su un caso analogo a quello fiorentino che riguarda il Comune di Treviso, la Cassazione ha ribadito, rispetto a quanto gia' sentenziato in passato (3), che in città non possono essere utilizzati autovelox a distanza (senza la presenza di un agente) su strade che non hanno le caratteristiche strutturali minime dettate dall'art.2 del Codice della strada per essere classificate come "strade di scorrimento"; e i viali fiorentini non hanno a) aree di parcheggio con entrate e uscite concentrate, b) banchine pavimentate a destra, c) tutte le intersezioni provviste di semaforo.
Il Comune e la Prefettura di Firenze vorrebbero far credere che tali caratteristiche non devono necessariamente essere tutte presenti, per loro conterebbe il fumoso criterio della funzionalità, lasciato alla discrezionalità dell'Amministrazione: sarebbe strada di scorrimento quella utilizzata come tale, anche se non ha le caratteristiche previste dalla legge. E anzi, in sede di richiesta di autorizzazione al Prefetto, il Comune ha dichiarato -falsamente- che tali caratteristiche ci sono tutte. Il Prefetto, invece di controllare quanto asserito dal Comune, ha concesso l'autorizzazione senza obiezioni. Sulla vicenda abbiamo presentato esposto alla Procura della repubblica.
Ora la Cassazione dà loro torto, ribadendo che la legge "non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti... ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del codice della strada (art. 2), il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l'atto o il provvedimento amministrativo". Ma questa volta la Suprema Corte va oltre e censura l'operato della Prefettura che concede l'autorizzazione a istallare autovelox senza verificare la presenza delle caratteristiche strutturali della strada, che devono tassativamente esserci (4).
Ma perché il Comune, nonostante non abbia chance di vincere in Cassazione, si ostina a dire di aver ragione e spreca denaro pubblico per impugnare le sentenze dei Giudici di pace che gli danno torto? Lo fa -a nostro avviso- per scoraggiare i cittadini dal fare ricorso, contando anche sul fatto che in pochi fra coloro che hanno già vinto dal giudice di pace pagheranno un avvocato per arrivare fino alla Cassazione e vedersi riconosciuta definitivamente ragione.
Noi riteniamo che l'amministrazione comunale dovrebbe smettere di ignorare cittadini, legge e giustizia, adoperandosi invece per rimediare al proprio errore. Basterebbero modifiche strutturali alle strade in questione (istallazione semafori, banchine e parcheggi laterali chiusi) e/o utilizzare altri strumenti come i dissuasori di velocità e una maggiore presenza sul territorio dei vigili. Di questo ne gioverebbe la sicurezza stradale, quella che il Comune dice di voler tutelare con l'uso di autovelox tanto redditizi quanto illegittimi.
- Qui tutta la vicenda Autovelox Firenze:
http://www.aduc.it/ricerca/?testo=autovelox
- Qui come fare ricorso al giudice di pace:
http://www.aduc.it/comunicato/autovelox+firenze+ultimi+giorni+fare+ricorso+contro_18331.php
(1) i giudici che finora si sono espressi a favore delle nostre ragioni sono: Francesco Trassari, Anita Grossi, Agostino Virzi', Sonia Salerno, Alfredo Iorio, Maria Barbara Benvenuti, Simone Bozzi. Giovanni Pecchia, Federico Postiglioni.
(2) - Qui il testo della sentenza n.7872/2011 (fonte Il Sole 24 Ore):
http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2011/cassazione-7872.pdf
(3) sentenza n.3701/2011: http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2011/cassazione3701-2011.pdf
(4) Dice la Corte: la legge "evidentemente richiede per l'adozione del provvedimento prefettizio il preventivo e puntuale accertamento della presenza nella strada considerata di tutti gli specifici elementi strutturali descritti in tale norma, senza possibilità di interpretazione estensiva... La possibilità del Prefetto di inserire nell'apposito elenco una strada urbana è condizionata, quindi, alla verifica della presenza di tali caratteristiche, senza le quali la strada non potrebbe essere classificata 'strada urbana di scorrimento".
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
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