http://www.aduc.it/comunicato/aiazzone+mobili+non+consegnati+credito+attivato_18853.php
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Aiazzone. Mobili non consegnati e credito attivato. Come farsi restituire il maltolto
Firenze, 15 marzo 2011. Sono migliaia coloro che, acquistato un mobile da Aiazzone, fatto il contratto per il finanziamento con Fiditalia, stanno pagando le rate di questo finanziamento ma i mobili non sono stati consegnati. Lettere anche all'Aduc (1) e articoli di giornali e, proprio oggi, una dichiarazione di Dario De Cartis, responsabile servizio clienti di Fiditalia (2): "... siamo disponibili a trattare con le associazioni consumatori, le istituzioni e con tutti i clienti di Aiazzone che si sentono truffati. Con loro cercheremo di trovare una soluzione soddisfacente".
La soluzione soddisfacente, ad avviso nostro e della legge, non e' da trovare, ma c'e' gia': lo scioglimento del contratto di credito e il rimborso delle rate gia' pagate. La legge e' esplicita (3): dopo che l'acquirente ha messo in mora Aiazzone e non ha ricevuto risposta, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, col rimborso delle rate gia' pagate e di tutti gli altri oneri.
Quindi, diciamo a Fiditalia che c'e' poco da mettersi d'accordo, ma molto da operare. Per esempio, per evitare che gli acquirenti debbano mettere in mora anche Fiditalia per avere il maltolto, l'istituto di credito potrebbe predisporre un servizio ad hoc a cui gli acquirenti potrebbero rivolgersi percependo un rapido rimborso del dovuto. E che sia chiaro: niente e' dovuto a Fiditalia per la restituzione di questi soldi!
Noi, pero', che stiamo dalla parte degli acquirenti e che fino ad oggi non abbiamo visto Fiditalia fare un passo, consigliamo subito di pretendere il dovuto. Quindi, questa e' la procedura:
- raccomandata A/R di messa in mora ad Aiazzone (e a Panmedia che ne ha ereditato il marchio) in cui si intima la consegna dei mobili o la restituzione di quanto pagato (4);
- se dopo 15 giorni non si ricevera' nessuna risposta, altrettanta raccomandata di messa in mora andra' fatta a Fiditalia. Per intimare il rimborso delle rate e degli oneri gia' versati ci sono due tipologie di acquirenti:
* chi ha stipulato il contratto prima del 19/09/2010, che dovra' fare riferimento all'art.42 del codice del consumo (abrogato a partire da quella data) (3a);
- chi ha stipulato il contratto dal 19/09/2010, che dovra' fare riferimento all'art.125 quinqes del testo unico bancario (d.lgs385/93), ivi inserito dal d.lgs 141/2010 (3b).
Il nostro servizio di consulenza online e telefonico e' disponibile per ulteriori chiarimenti e consigli:
http://sosonline.aduc.it/info/consulenza.php
Qui un approfondimento sulla nuova normativa in materia:
http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/contratti+finanziamento+collegati+nuova+disciplina_18185.php
(1) http://sosonline.aduc.it/ricerca/?testo=aiazzone
(2) http://www.corriere.it/cronache/11_marzo_15/bardesomo_aiazzone_c9906e4c-4ed3-11e0-9fbe-81b04f5e425c.shtml
(3)
a- (valido fino al 19/09/2010)
Codice del consumo art.42 Inadempimento del fornitore
1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
b - (valido dal 19/09/2010) Abrogando e sostituendo l'art.42 del codice del consumo, art. 125 quinques del testo unico bancario (d.lgs.385/93), ivi inserito dal d.lgs. 141/2010
Art. 125-quinquies. Inadempimento del fornitore
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del
codice civile (inadempimento grave, come la mancata consegna dei beni o la mancata resa dei servizi)
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia' pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
(4) http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora_8675.php
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
URL: http://www.aduc.it
Email aduc@aduc.it
Tel. 055290606
Ufficio stampa: Tel. 055291408
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