COMUNICATO STAMPA
Sanità: no ai contratti anno 2012 ai sensi del DCA n°68 dalle maggiori associazioni di categoria del settore per le attività riabilitative
Anffas, Anisap, Anpric, Aspat, Aris, Confapi Campania Sanità, Fish e Foai
sottolineano il loro dissenso a firmare i contratti in attesa dell'incontro con il sub commissario ad acta
Napoli, 6 luglio 2012. Anffas, Anisap, Anpric, Aspat, Aris, CONFAPI SANITA' REGIONE CAMPANIA e Foai, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese impegnate in attività di riabilitazione, della salute mentale e socio sanitaria, unitamente alla FISH, associazione a sostegno degli utenti disabili, dichiarano il loro NO deciso alla sottoscrizione dei contratti per l' anno 2012, ai sensi del Decreto Commissariale n°68 del 22/06/2012 recante la definizione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati.
Le sigle, convocate dal sub commissario ad acta per il 10 luglio, porteranno al tavolo i motivi della loro disapprovazione, per discutere delle criticità ed assicurare le imprescindibili condizioni per la sottoscrizione dei contratti e per la regolare operatività delle singole strutture del comparto.
Di seguito i punti da discutere con il commissario Mario Morlacco definiti dalle Associazioni in una riunione tenutasi nella sede della Confapi Campania.
· le modalità di pagamento indicate dal decreto 68/12 concretizzano un significativo peggioramento rispetto alle condizioni dei precedenti contratti, segnatamente per quanto riguarda i tempi di maturazione del diritto all'acconto, nonché l'incerta determinazione dell'entità dello stesso;
· tali nuove modalità di pagamento non risultano essere state esposte, discusse, concordate, pattuite nei numerosi incontri con le Associazioni di categoria, né quantomeno - in altro modo - comunicate alle stesse, configurandosi a riguardo un pieno diniego alla prescritta, corretta e consolidata fase consultiva con le associazioni di categoria;
· il prolungamento dei termini per la maturazione dell'acconto (dai 90 gg dello scorso esercizio agli attuali 150 gg.) risulta insostenibile per le strutture del comparto, già investite da una profonda crisi di liquidità e da possibilità sempre più residue e penalizzanti di accesso al credito;
· lo stesso prolungamento dei termini di pagamento, non trova riscontro nello schema di contratto (previsto con DCA n°66/2012) per l'Assistenza Ospedaliera (acconto entro 90gg data fattura), realizzandosi così una indebita e penalizzante discriminazione tra le strutture private delle diverse macroaree , che erogano per conto del S.S.R. ;
· le esposte nuove modalità di pagamento, sovrapponendo per alcuni mesi (segnatamente marzo, giugno, settembre e dicembre) i termini entro cui maturano i diritti all'acconto e al saldo, di fatto annullano lo stesso diritto all'acconto, che trova il proprio fondamento (logico e giuridico) nella certezza di un pagamento anticipato rispetto ad un saldo, senza che tale circostanza possa configurarsi e dispiegarsi come mera ed eventuale possibilità;
· i nuovi termini di pagamento, tra l'altro, si pongono in stridente contrasto con gli ultimi indirizzi e previsioni in tema di riduzione dei tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione (vedasi gli ultimi provvedimenti del Governo Monti e soprattutto la Direttiva Europea 7/2011 che all'art. 4 prevede che il termine entro il quale la P.A. effettui il pagamento dei propri fornitori sia di 30 gg. e solo eccezionalmente di 60 gg dal ricevimento della fattura);
· le percentuali di acconto, stante il carattere " human intensive " delle prestazioni riabilitative e socio sanitarie, non possono in alcun modo essere inferiori a quelle previste per gli esercizi precedenti (90%), attesa l'elevata incidenza del costo del personale e dei costi fissi di struttura ed impiantistica, che esporrebbe le strutture a sostanziosi ed improponibili anticipazioni mensili, ovvero a pericolosi insoluti nei confronti dei lavoratori, fornitori ed enti previdenziali ;
· la normativa sulla compartecipazione alla spesa socio sanitaria, così come prevista dai Decreti nn°77 e 81/2011 e dalla DGRC n°50/2012 e richiamata nel Decreto n°68 del 22/06/2012, risulta ancora inattuabile per la mancanza o per la difforme attuazione sul territorio regionale di alcuni adempimenti preordinati alla sua applicazione (in particolare la previa approvazione di convenzioni tra le AASSLL e gli Ambiti Territoriali Sociali, che preveda l'individuazione di forme comuni di contabilità e rendicontazione per ciascuna delle prestazioni), sussistendo a riguardo tutte le criticità già evidenziate dalle scriventi Associazioni nelle diverse note protocollate presso gli spettabili uffici in intestazione;
· tali criticità non possono che tradursi nell'impossibilità attuale di liquidazione e di negoziazione delle fatture relative alla quota di componente sociale, vessando - unitamente ai ritardati pagamenti per la componente sanitaria - in maniera insostenibile le strutture del comparto;
· vi è un oggettivo interesse pubblico a risolvere con immediatezza le criticità esposte.
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