OSSERVAZIONI
Al PGT adottato dal Comune di Milano il 14 luglio 2010; presentate da Assoedilizia l'11 novembre 2010
In spirito collaborativo e nell'intento di fornire qualche indicazione possibilmente utile alla miglior stesura del PGT della nostra Citta' in questa fase ancora di formazione del Piano, Assoedilizia presenta le seguenti osservazioni.
Preliminarmente, desideriamo esprimere un giudizio complessivamente positivo sul lavoro compiuto dall'Amministrazione Comunale nell'affrontare i problemi urbanistici cittadini, nella fase di formulazione di questo basilare strumento regolatore della vita, dello sviluppo, del progresso di Milano .
-Perche' anzitutto si condivide la filosofia di fondo su cui si basa l'intera operazione; fondata sui principi di maggior flessibilita' del piano rispetto al precedente strumento urbanistico, di maggiore autonomia comunale,di semplificazione e della perequazione dei diritti degli amministrati, di fronte alle scelte pianificatorie dell'ente pubblico.
Principi tuttavia alla cui attuazione si prestano modalita' e strumenti diversi i cui effetti non sempre sono positivi.
-Notevole l'approfondimento scientifico delle tematiche tecniche sottese alla
redazione di quello che continua ad essere sostanzialmente uno strumento di pianificazione generale del territorio.
-Degno di apprezzamento lo sforzo culturale di approcciare la materia con una visione più moderna della tematica ed una maggiore aderenza al dinamismo socio-economico della città d'oggi.
Rimangono, a nostro avviso, aperte alcune questioni sulle quali ci sembra sia opportuna una ulteriore riflessione.
1-IL RAPPORTO CON IL PIANO-CASA E CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA URBANISTICA
-a) Riteniamo sia opportuno valutare se occorra un coordinamento con la Legge Regione Lombardia 16 luglio 2009 n.13 " Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia .
Si dovrebbe valutare se necessita una verifica degli interventi conseguenti al cosiddetto piano-casa, programmati entro la data di approvazione del PGT, o addirittura entro il termine di presentazione delle domande se questo è posteriore.
Ovvero una verifica della previsione quantitativa dell'impatto della legge ( come prescritto dall' art.5 V comma Legge Reg. Lomb. 13/2009).
Tutto cio' con riferimento alle possibilita' operative individuate, secondo le diverse fattispecie di interventi, dalla Circolare del Comune di Milano n. 1/2010 ( prot.162748/ 2010).
-b) La formulazione del citato articolo 5 della legge 13/ 2009 Regione Lombardia farebbe tra l'altro pensare che il legislatore regionale abbia in mente una concezione della pianificazione di governo del territorio nella quale sopravviva la determinazione qualitativa e quantitativa delle aree per servizi di interesse comune, in rapporto ad una determinata capacita' insediativa del piano stesso, secondo i principi della vigente legislazione nazionale.
Se cosi' è si pone anche il problema della valutazione, sotto il profilo della capacita' insediativa e degli standard, dell'impatto di tutti gli interventi previsti all'interno delle varie aree interessate dai piani a stralcio; da tutti i piani cioe' il cui contenuto non era determinato alla data di adozione del PGT e quindi non ha potuto considerarsi ai fini dei rapporti di piano.
2-IL RAPPORTO CON I PRINCIPI DELLA FISCALITA' IMMOBILIARE ISPIRATI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA URBANISTICA
- Riteniamo sia opportuno valutare se sussista carenza di coordinazione con la normativa fiscale nazionale.
Mentre si pagano imposte sulle aree dotate di potenzialita' edificatoria( diritti edificatori destinati alla cessione o da trasferirsi altrove ) gia' dal momento della adozione del piano,
a- mancano un criterio ed un meccanismo per l'attribuzione di un valore a tali aree, quindi per deteminare la base imponibile ai fini fiscali.
b- manca un meccanismo che permetta, con certezza del diritto, la realizzazione economico-finanziaria del valore della costruibilita' (volumetria teorica ovvero potenzialita' edificatoria ) urbana e quindi la commercializzazione delle aree stesse.
Ad esempio attraverso la creazione di un ente pubblico al quale il proprietario privato abbia diritto di conferire i diritti edificatori teoricamente attribuiti dal piano.
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- Manca un sistema normativo di raccordo con la fiscalita' immobiliare.
( art. 36 comma 2 del DL 223/2006).
Mancano cioe' non solo il meccanismo, ma anche validi criteri di attribuzione del valore fiscale alle aree perequate, in modo tale da permettere l'applicazione dell'art. 36 citato.
La potenzialita' edificatoria generale, derivante alle aree ed agli edifici, in virtu' del loro coinvolgimento nel meccanismo della perequazione previsto dalla legge regionale sul governo del territorio ( Regione Lombardia ), costituisce un valore connesso al un contenuto del diritto di proprieta', di natura pertinenziale e reale .
Per le aree essa rappresenta un riconoscimento implicito di edificabilita': una qualificazione urbanistica.
Nell'ambito perequativo tale potenzialita' è cedibile a terzi, quale parte del contenuto del diritto reale di proprieta'.
Temiamo che quella potenzialita' possa essere soggetta ad imposizione ICI ed Irpef sulla base dell'attuale normativa ( art. 36 comma 2 del DL 223/2006) e secondo l' interpretazione che se ne da' da parte degli uffici finanziari e da una certa giurisprudenza ( una normativa ed una interpretazione che tra l'altro non condividiamo ) secondo la quale ricorre la tassabilita', non solo in assenza di piano attuativo che dia concretezza alla previsione pianificatoria, ma addirittura solo in presenza di semplice adozione del piano urbanistico da parte del consiglio comunale, anche se questo non viene poi approvato.
Cio' in virtu' del carattere non costitutivo, ma dichiarativo di questo provvedimento comunale che riconoscerebbe una qualita' intrinseca dell'immobile, area o edificio che sia, ritenendo lo jus aedificandi come inerente ( e non scorporabile) oggettivamente, per sua natura, al suolo, sul quale puo' insistere eventalmente anche un edificio.
L'atto comunale pianificatorio sarebbe dunque meramente ricognitivo ( Cass.20256/08) della vocazione edificatoria del suolo.
- Stessi problemi per la premialita' in termini di superficie riconosciuta o di volumetrie edilizie per interi edifici interessati da opere di qualificazione energetica ( indici premiali additivi sull'edificato preesistente e sulle nuove costruzioni) : è vero che il premio additivo in termini di maggior superficie scatta solo se il privato si attiva realizzando le opere edilizie ecocompatibili , ma nella concezione della legge ogni potenzialita' edificatoria è per sua natura inerente all'immobile indipendentemente dall'utilizzo o meno che se ne faccia e l'atto comunale pianificatorio è semplicemente ricognitivo e dichiarativo di questo stato.
Il fisco infatti colpisce anche la capacita' edificatoria futura ed astratta: risoluzione della Agenzia delle Entrate, ripresa recentemente dalla Direzione Regionale dell'Emilia.
3-IL CONTENUTO GIURIDICO-ECONOMICO DELLA POTENZIALITA' EDIFICATORIA
- Temiamo inoltre che, per quante affermazioni di principio in senso contrario possano essere fatte dall'Amministrazione comunale, il valore di mercato resti una pura aspirazione teorica di fronte al fatto che non vi è per il soggetto proprietario di aree perequate nessuna autonomia in sede realizzativa delle potenzialita' edificatorie riconosciutegli dal piano; non essendovi appunto alcuna coincidenza tra potenzialita' e capacita' edificatoria.
Abbiamo dunque due soggetti equiparati sul piano fiscale, ma non equiparati sul piano dei diritti:
Da un lato il titolare di una potenzialita' edificatoria cui si aggiunge una capacita' edificatoria specifica da cui deriva il diritto di costruire in concreto.
Dall'altra parte il titolare della semplice potenzialita' edificatoria teorica; la cui realizzabilita' sul piano economico, peraltro, dipende da fatto altrui ( l' acquisto da parte di terzi ) e non dalla propria iniziativa e per cio' stesso puo' rimanere "sulla carta" sine die.
Mentre, ripetiamo, si tratta di soggetti equiparati sul piano fiscale.
Diversamente accadrebbe se la perequazione fosse limitata ad ambiti territoriali omogenei soggetti a trasformazione urbanistica.
Il piano esecutivo che li riguardasse costringerebbe il proprietario di aree dotate di capacita' edificatoria ad acquisire la potenzialita' edificatoria dai proprietari di tutte le aree coinvolte, che pur non siano in grado di attivarsi direttamente.
4) - I MECCANISMI DEL PIANO.
A) Primo aspetto:
La mancanza di un meccanismo che permetta la oggettiva acquisibilita' dei diritti edificatori in sede di perequazione introduce, nel sistema di realizzazione degli interventi sull'edificato, elementi di sperequazione che potrebbero discriminare notevolmente i cittadini, favorendo coloro che posseggono o controllano le potenzialita' edificatorie a danno di coloro che dovranno porsi sul mercato alla ricerca di tali diritti edificatori.
B) Secondo aspetto:
Il piano di governo del territorio potrebbe innescare all'interno del TUC - tessuto urbano consolidato - processi di trasformazione oggi non prevedibili, ne' governabili, con conseguenze non immaginabili e rischio di distorsioni.
La combinazione infatti dei tre principi innovatori sui quali si fonda la "filosofia di intervento" del piano di governo (indifferenza delle destinazioni funzionali; libera acquisibilita' di volumetrie edilizie aggiuntive, attraverso il meccanismo perequativo; negoziazione con l'amministrazione comunale, basata sulla discrezionalita' semplice dell'ente pubblico, sia pure attuata in sede di approvazione da parte del Consiglio comunale di un piano attuativo) puo' dar luogo a modifiche sostanziali della struttura morfologico-funzionale del centro cittadino, con alterazioni della storicita' dei luoghi.
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