e
Federlombarda
Edilizia
Le sanzioni relative al mancato rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica ridotte del 50% in caso di accertamento della violazione entro i primi due anni dalla data di entrata in vigore della legge Reg. Lomb. 10/2009.
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In risposta ad un'istanza della Federlombarda Edilizia, presentata in data 21 giugno 2010, con la quale si chiedeva alla Giunta Regionale Lombarda la revoca dell'obbligo per il locatore di consegnare al conduttore la certificazione energetica dell'immobile in caso di nuova locazione o di rinnovo, la Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e Reti della Giunta Regionale ha risposto rilevando che: « "tale disposizione è contenuta (oltre che nella deliberazione della Giunta regionale n. 8745/2008) anche nell'art. 25, comma ter, della legge regionale 24/2006.
Un'analoga disposizione statale era contenuta nel d.lgs. 192/2005, abrogata con d.l. 112/2008 (convertito in legge 133/2008).
Tale abrogazione, però, ha indotto la Commissione europea ad attivare una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano (P.I. 2006/2378) poiché il venir meno dell'obbligo di informare gli acquirenti e i conduttori sulla qualità energetica degli immobili oggetto di vendita o di locazione, è stato ritenuto non conforme alla direttiva 2002/91/CE.
L'obbligo di produrre e consegnare l'attestato di certificazione energetica al locatario è stato ulteriormente ribadito anche dalla recente direttiva 2010/31 che, dall'1.2.2012 sostituirà completamente la precedente.
E' vero che l'art. 28 della nuova direttiva prevede la possibilità che gli stati membri rinviino fino al 31.12.2015 l'applicazione delle disposizioni sulla certificazione in caso di locazione, ma occorre tener presente che lo stesso articolo precisa che il rinvio non deve comportare il rilascio di un minor numero di certificazioni rispetto a quello che sarebbe stato rilasciato a norma della direttiva 2002/91.
A tale riguardo, si fa presente che in Regione Lombardia le certificazioni energetiche relative alle locazioni sono circa 5.000 al mese.
Ciò premesso, si ricorda che l'art. 15 della l.r. 10/2009 ha previsto che le sanzioni relative al mancato rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica siano ridotte del 50% in caso di accertamento entro i primi due anni dalla data di entrata in vigore della legge 10/2009."»
Nel merito di questa risposta il presidente di Assoedilizia e di Federlombarda Edilizia Achille Colombo Clerici osserva che:
« - Le Direttive Comunitarie sono rivolte principalmente agli Stati membri i quali debbono recepirle nella propria legislazione.
Non sono rivolte direttamente, quando concernono questioni generali e di principio, quali quelle che modificano diritti soggettivi dei cittadini (come ricorre nel caso in esame) né alle Regioni, né ai Distretti, né ai Cantoni, ne' ai comuni.
Ciò ad evitare che si verifichino, nei vari Stati, situazioni di normazione alla maniera di Arlecchino.
Cosa che peraltro si è verificata puntualmente in Italia, dove non esiste in quasi tutto il paese un obbligo statale di tale natura, ad eccezione che in qualche regione in cui la legislazione regionale ha recepito ( in contrasto con quella nazionale in una materia nella quale vige il regime di potesta' legislativa concorrente) le direttive europee.
- La seconda argomentazione portata dalla lettera di risposta è speciosa: è chiaro che, se l'obbligo di cui si discute non fosse mai stato introdotto dalla solerte Legge Regionale, non avremmo nessun dato cui riferire il rapporto numerico imposto dalla Direttiva Europea (numero di certificazioni non inferiore a quello precedente) perché, come avviene nelle altre Regioni Italiane, non si sarebbero mai fatte certificazioni di tal genere (essendo stata, peraltro, la normativa statale abrogata prima dell'entrata in vigore dell'obbligo).
Oltretutto la prescrizione della Comunita' europea è assolutamente contraddittoria: cosa significa richiedere che il numero minimo dellle certificazioni non scenda al di sotto di una determinata soglia?
Se la certificazione serve va richiesta per tutti; se non serve non va richiesta per nessuno.
Un obbligo di tal genere fa subito pensare che la finalita' della prescrizione normativa non sia quella di intervenire per il problema energetico di fondo, bensi' quella di assicurare una quota minima di lavoro agli addetti.»
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