Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Vanno rimborsate integralmente le cure effettuate dal paziente in cliniche private se
Se
È questa la sintesi di una importante recentissima pronuncia emessa dal giudice di pace di Lecce. (GdP Lecce, sent. n. 966/2014.)
Il diritto a essere curati, proprio di ogni cittadino, è intangibile – ricorda la sentenza in commento – e la salute è uno dei principali diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione (Art. 32 Cost.). Pertanto il diritto al rimborso non può essere subordinato alla capienza di fondi stanziati appositamente dalla Regione. L'eventuale esaurimento di tali fondi, infatti, non è una valida ragione per negare la restituzione, al paziente, delle somme spese in cliniche private.
Di recente si era espresso nello stesso senso anche il tribunale di Castrovillari. Secondo il giudice calabrese, il rimborso delle spese sostenute dal cittadino che, a causa della impossibilità da parte delle strutture pubbliche o convenzionate di erogare tempestivamente determinate prestazioni sanitarie in forma diretta, abbia usufruito delle stesse presso cliniche private non convenzionate, può avvenire se tali prestazioni siano di significativo beneficio in termini di salute. (in tal senso Trib. Castrovillari, sent. n. 1112 del 6.11.2013)
Si considera un "beneficio in termini di salute" qualsiasi condizione di maggiore benessere e non solo di regressione della patologia; dunque, non può essere riferito alla sola guarigione, totale o parziale, ma anche al miglioramento delle condizioni generali del malato.
Al fine di accertare la sussistenza del diritto al rimborso, pertanto, è necessario verificare la sussistenza o meno di effetti positivi sulle condizioni di salute del malato a seguito della prestazione.
L'accesso alle prestazioni predette, di conseguenza, deve essere riconosciuto non solo per le terapie determinanti un regresso della malattia, ma anche per quelle suscettibili di determinare un ripristino delle condizioni per una migliore convivenza con la condizione patologica o disabilità del malato (come, per esempio, una riabilitazione a seguito della quale derivino al paziente notevoli miglioramenti in termini di deambulazione).
Foggia, 30 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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