Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
In caso di collisione tra veicolo e animale selvatico non si applica l' art. 2052 c.c: per il risarcimento danni occorre provare la colpa dell'ente proprietario!
Nel caso in esame, il proprietario e il conducente di un'autovettura convenivano dinanzi al Giudice di Pace
Il Giudice di Pace condannava
La sentenza veniva appellata dalla Regione Abruzzo dinanzi al Tribunale, che accoglieva l'appello. Infatti, il Tribunale, premesso che in caso risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica non si applica l'art. 2052 c.c. bensì l'art. 2043 c.c., ha ritenuto che spettasse ai danneggiati indicare e provare la condotta omissiva addebitabile alla Regione e causa dell'incidente; tuttavia, nel caso in esame non era stato addotto né dimostrato dai danneggiati alcun addebito specifico di errore nella gestione della fauna, cosicché non sussisteva alcuna responsabilità a carico della Regione.
Il proprietario e il conducente del veicolo non si sono arresi e hanno proposto ricorso per Cassazione, la quale ha rigettato il ricorso.La Cassazione ha, infatti, ritenuto che il danno causato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto secondo i principi generali sanciti dall'art. 2043, anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Pertanto, secondo
Inoltre, nel caso in esame la segnaletica della fauna selvatica libera sarebbe spettata all'ANAS e non, invece, alla Regione Abruzzo. Peraltro - ha osservato
Foggia, 30 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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