Da : avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
In caso di gara tra due auto ferme al semaforo, anche senza un previo accordo sulla sfida, si rischia il carcere!
Sbaglia chi ritiene che le corse tra auto – quelle sanzionate penalmente dal codice della strada (Art. 9 ter cod. str )– siano solo quelle organizzate sullo stile "Fast & Furious". Non è necessario il preventivo accordo tra i conducenti perché si rischi il carcere. Basta il semplice fatto di gareggiare. In questi casi, infatti, se i contendenti vengono "pizzicati" dalla polizia, non scatta il semplice eccesso di velocità, bensì il reato di "divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore".
A dirlo è una recentissima sentenza della Cassazione . Si applica, dunque, la sanzione penale e non quella amministrativa per chi partecipa alla gara di velocità tra due auto. La competizione clandestina va ora considerata un delitto per l'alta pericolosità che essa comporta sia per i conducenti che per il traffico. ( in tal senso Cass. sent. n. 17811 del 28.04.14.)
Secondo
Basta insomma, la semplice coscienza di gareggiare, mettendo, in tal modo, in pericolo l'incolumità pubblica. Per cui non vi sarebbe reato per Tizio qualora questi, pur procedendo a velocità spedita, venga inseguito da Caio il quale, unilateralmente, ha intenzione di superarlo a mo' di sfida.
Resta fermo che l'organizzazione di una gara tra auto è sanzionata in modo più grave da una diversa norma. (Art. 9 bis cod. str.)
Ma per il reato di "divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore" è necessario e sufficiente che i conducenti dei veicoli pongano in essere (volontariamente) una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere, mentre non è affatto richiesto un preventivo accordo per effettuare la gara!
Foggia, 29 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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