Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Il medico che scambia il tumore per ansia è responsabile penalmente, e non può invocare, come esimente, il rifiuto delle cure da parte del paziente deceduto!
E' colpevole di omicidio colposo il medico che sbaglia la diagnosi, poi attribuendo la morte del paziente al rifiuto di cure: di «rifiuto», infatti, si può parlare solo se a seguito di una corretta diagnosi della patologia, il paziente si sottragga alla prescrizione di accertamenti e terapie.
Lo sancisce la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 17801/14, depositata il 28 aprile. Respinto il ricorso di un sanitario, condannato dalla Corte d'appello di Firenze a scontare otto mesi di carcere per aver provocato la morte di una sua paziente.
Il sanitario aveva in cura una paziente, deceduta a causa di un linfoma di Hodgkin mai diagnosticato, nonostante le numerose visite mediche nel corso delle quali la patologia era ben riconoscibile. Il medico, che non era riuscito a comprendere l'origine della malattia, si era orientato per disturbi di natura psicologica e aveva addossato la principale responsabilità della morte al rifiuto di cure manifestato dalla paziente che, fidandosi del parere del suo medico curante, aveva rifiutato di rivolgersi ad altri specialisti.
La tesi del sanitario non convince
«In tema di colpa medica, il rifiuto di cure mediche consiste nel consapevole e volontario comportamento del paziente, il quale manifesti in forma espressa, senza possibilità di fraintendimenti, la deliberata e informata scelta di sottrarsi al trattamento medico. Consapevolezza che può ritenersi sussistente solo dove le sue condizioni di salute gli siano state rappresentate per quel che effettivamente sono, quanto meno sotto il profilo della loro gravità».
Nel caso in esame, non c'è dubbio che il medico abbia formulato una diagnosi errata e che la paziente abbia ritenuto di dover aderire alla stessa, solo rifiutando di assumere farmaci antidepressivi, «che in nulla avrebbero modificato il decorso della grave patologia che l'affliggeva; che in nessun momento la paziente venne portata a conoscenza dal sanitario o da altri dell'effettiva natura e gravità di tale patologia. Pertanto, non vi è spazio alcuno per l'ipotizzato rifiuto di cure, del quale peraltro non dovrebbe affermarsi l'espressa formulazione, non potendosi intendere per tale un comportamento meramente passivo, che può trovare anche nelle scadute condizioni di salute la propria causa». Il ricorso viene rigettato e il medico condannato a pagare le spese di processo.
Foggia, 28 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
Nessun commento:
Posta un commento