Cerca nel blog

lunedì 28 aprile 2014

Il medico che scambia il tumore per ansia è responsabile penalmente, e non può invocare, come esimente, il rifiuto delle cure da parte del paziente deceduto!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Il medico che scambia il tumore per ansia è responsabile penalmente, e non può invocare, come esimente, il rifiuto delle cure da parte del paziente deceduto!

 

E' colpevole di omicidio colposo il medico che sbaglia la diagnosi, poi attribuendo la morte del paziente al rifiuto di cure: di «rifiuto», infatti, si può parlare solo se a seguito di una corretta diagnosi della patologia, il paziente si sottragga alla prescrizione di accertamenti e terapie.

 

Lo sancisce la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 17801/14, depositata il 28 aprile. Respinto il ricorso di un sanitario, condannato dalla Corte d'appello di Firenze a scontare otto mesi di carcere per aver provocato la morte di una sua paziente.

 

Il sanitario aveva in cura una paziente, deceduta a causa di un linfoma di Hodgkin mai diagnosticato, nonostante le numerose visite mediche nel corso delle quali la patologia era ben riconoscibile. Il medico, che non era riuscito a comprendere l'origine della malattia, si era orientato per disturbi di natura psicologica e aveva addossato la principale responsabilità della morte al rifiuto di cure manifestato dalla paziente che, fidandosi del parere del suo medico curante, aveva rifiutato di rivolgersi ad altri specialisti.

 

La tesi del sanitario non convince la Corte territoriale: di rifiuto di si può parlare nel caso in cui medico abbia fatto una corretta ipotesi diagnostica e ciò nonostante il paziente si sia sottratto alla prescrizione degli accertamenti e delle terapie. Patologia che, nel caso specifico, non era stata mai diagnosticata. Il ricorso per la Cassazione è infondato.

 

«In tema di colpa medica, il rifiuto di cure mediche consiste nel consapevole e volontario comportamento del paziente, il quale manifesti in forma espressa, senza possibilità di fraintendimenti, la deliberata e informata scelta di sottrarsi al trattamento medico. Consapevolezza che può ritenersi sussistente solo dove le sue condizioni di salute gli siano state rappresentate per quel che effettivamente sono, quanto meno sotto il profilo della loro gravità».

 

Nel caso in esame, non c'è dubbio che il medico abbia formulato una diagnosi errata e che la paziente abbia ritenuto di dover aderire alla stessa, solo rifiutando di assumere farmaci antidepressivi, «che in nulla avrebbero modificato il decorso della grave patologia che l'affliggeva; che in nessun momento la paziente venne portata a conoscenza dal sanitario o da altri dell'effettiva natura e gravità di tale patologia. Pertanto, non vi è spazio alcuno per l'ipotizzato rifiuto di cure, del quale peraltro non dovrebbe affermarsi l'espressa formulazione, non potendosi intendere per tale un comportamento meramente passivo, che può trovare anche nelle scadute condizioni di salute la propria causa». Il ricorso viene rigettato e il medico condannato a pagare le spese di processo.

Foggia, 28 aprile 2014                                                            Avv. Eugenio Gargiulo

 

 

Nessun commento:

Posta un commento

Tutte le news della Rete le trovi sul:


Giornale online realizzato da una redazione virtuale composta da giornalisti e addetti stampa, professionisti di marketing, comunicazione, PR, opinionisti e bloggers. Il CorrieredelWeb.it vuole promuovere relazioni tra tutti i comunicatori e sviluppare in pieno le potenzialità della Rete per una comunicazione democratica e partecipata.

Disclaimer

www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Societa' dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una periodicita' predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.

L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone. L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contraro al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvedera' all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Viceversa, sostenendo una politica volta alla libera circolazione di ogni informazione e divulgazione della conoscenza, ogni articolo pubblicato sul CorrieredelWeb.it, pur tutelato dal diritto d'autore, può essere ripubblicato citando la legittima fonte e questa testata secondo quanto previsto dalla licenza Creative Common.

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons Creative Commons License

CorrieredelWeb.it è un'iniziativa del Cav. Andrea Pietrarota, Sociologo della Comunicazione, Public Reporter, e Giornalista Pubblicista

indirizzo skype: apietrarota