Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Va concesso l' affido "superesclusivo" quando uno dei due genitori si dimostra inidoneo al proprio ruolo!
Se uno dei due genitori si dimostra inidoneo al ruolo che gli compete, tutte le responsabilità e le decisioni sulle questioni più importanti del minore vengono attribuite all'altro (decisioni, per esempio, su casa, salute e istruzione).
Una delle più importanti riforme in materia di famiglia, introdotta da un decreto legislativo dello scorso anno (D. lgs. n. 154/13), riguarda l'annoso problema dell'affidamento dei figli in caso di separazione, introducendo il modello di "monogenitorialità".
Vediamo di che si tratta.
La legge stabilisce, come regola generale, l'affidamento condiviso. In pratica, entrambi i genitori mantengono gli stessi diritti e doveri sui figli, con gli stessi poteri e conseguenti responsabilità.
Solo quando l'affidamento condiviso diventa di pregiudizio per il minore, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo(che, pertanto, si pone come eccezione alla regola). Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi . (Art. 337 quater cod. civ.)
Dunque, quando il papà o la mamma del minore risultano inadeguati al compito che dovrebbero svolgere, si può derogare al modello di affidamento condiviso. Scatta, in questi casi, l'affidamento superesclusivo in deroga al principio di bigenitorialità. In pratica, a decidere delle questioni più importanti per lo sviluppo, e nell'interesse, del bimbo (come abitazione, salute, educazione e istruzione) sarà esclusivamente l'altro genitore e non più quello che si è dimostrato inadeguato.
È quanto emerge dal recente decreto pubblicato dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.
Ciò potrebbe capitare, per esempio, in tutti quei casi (purtroppo non rari) in cui uno dei due coniugi risulti totalmente assente dalla vita del figlio e lasci le spese di mantenimento a carico dell'ex; o quando questi si riveli inadeguato alla propria funzione di genitore e, magari, utilizzi il bimbo come "merce di scambio" per ricattare l'altro coniuge, minacciandolo che "gli porterà via il piccolo se non si dovesse piegare alle sue richieste".
La concentrazione delle responsabilità in capo ad una sola persona, determinata dal nuovo modello di "affidamento superesclusivo" non incide però sulla responsabilità genitoriale: il non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare su istruzione ed educazione del minore e può, senz'altro, ricorrere al giudice se ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
Foggia, 15 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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