Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Sesso con un minore in cambio di soldi: non è "induzione alla prostituzione" ma il più lieve reato di "atti sessuali con minorenne" !
Colui che offre denaro o altri beni (ad esempio ricariche telefoniche, abiti) ad un minore allo scopo di ottenere un rapporto sessuale non commette il reato di "induzione alla prostituzione minorile".
È quanto ha stabilito
In base al codice penale (Art. 600 bis, c. 1, cod. pen) , commette il reato di induzione alla prostituzione minorile chiunque:
A) recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
B) favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne tragga profitto in qualsiasi modo.
Tale reato è punito con la reclusione da
Secondo
Qualora ciò non si verifichi, non si potrà parlare di induzione alla prostituzione, bensì di "atti sessuali con minorenne": reato punito con una pena ben più blanda (da
Mentre la prostituzione dei maggiorenni è lecita, quella minorile è vietata in quanto si presume che i minori non abbiano ancora la capacità di comprendere le implicazioni di una simile scelta. Il mancato completamento del processo di maturità rende il minore vittima per definizione, non in grado di gestire le pressioni mentali cui è sottoposto da chi ne desidera il corpo. È questo il ragionamento che porta a sostenere che il minore non compie una scelta libera e pertanto ha necessità di maggiore tutela.
Foggia, 17 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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