Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Quando il tradimento realizzato su internet o "whatsapp" diventa causa di addebito per la separazione?
E' il momento d'oro di internet, delle chat su smartphone (Whatsapp su tutti), delle conoscenze su Facebook e su altri siti di incontri: ma fin dove una relazione coltivata solo virtualmente si può considerare, per la legge, un vero e proprio tradimento se consumata in costanza di matrimonio? Il che si traduce in un concetto molto pratico: se il coniuge viene "pizzicato" a chattare su internet gli si può imputare la responsabilità della separazione (cosiddetto "addebito") con tutte le conseguenze che ciò implica?
La riposta l'ha fornita, in modo molto semplice, una recente sentenza della Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, in tema di addebito della separazione, la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione a quest'ultimo, non solo quando si sostanzi in un adulterio vero e proprio (e, quindi, con l'inizio di una relazione, sia pure occasionale, dai connotati "fisici"), ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. Insomma, non è necessario il rapporto carnale per potersi parlare di violazione dell'obbligo della fedeltà, ma è sufficiente anche che il comportamento del coniuge sia inequivocabilmente tale da far sorgere dei seri dubbi di infedeltà. ( in tal senso Cass. sent. n. 8929 del 12.04.2013)
Ciò potrebbe, in teoria, porre nell'illecito l'atteggiamento di chi, nell'ambito di una chat, adotti un linguaggio esplicito o chiaramente allusivo, con scambio di foto e di apprezzamenti in forma diretta. Si tratta, certo, di contegni offensivi per la dignità e l'onore, e che, dunque, possono essere causa di addebito della separazione.
Al contrario – sostiene la Cassazione – non fa scattare la responsabilità un semplice scambio interpersonale, extraconiugale, platonico, anche se si concretizza in contatti telefonici o via internet, purché non sia connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale. Esso, infatti, non può considerarsi il frutto di una relazione sentimentale adulterina o, comunque, tale da suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale.
Foggia, 18 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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