Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
L' Inps è responsabile dei danni subiti dal lavoratore che ha confidato sui dati, poi rivelatisi errati, forniti in merito al conseguimento della pensione di anzianità!
È quanto ha stabilito di recente
Nel caso deciso dalla Corte, un lavoratore aveva interrotto il proprio rapporto di lavoro poiché indotto a ritenere, dalla lettura dei vari estratti conto inviati dall'Inps sulla sua posizione previdenziale, di aver raggiunto i contributi utili per ottenere la pensione. L'infelice verità si era però rivelata soltanto al rigetto della domanda di pensionamento per insufficienza dei contributi versati.
In casi come questo, l'Inps deve risarcire al lavoratore i danni di ammontare pari alla somma delle retribuzioni perse tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento della pensione. (Cass. sent. n. 21454 del 19.10.2013).
Il principio si applica tanto nel caso in cui sia stato il cittadino a chiedere informazioni o il rilascio di attestati sulla propria posizione, tanto nell'ipotesi in cui i dati siano stati comunicati volontariamente dall'Inps al privato, mediante l'invio o la pubblicazione di estratti conto contributivi.
Infatti, in entrambi i casi, le informazioni provengono da una pubblica amministrazione che, in quanto tale, è tenuta a rispettare i canoni di lealtà e correttezza.
Ne consegue che le informazioni divulgate dalla P.A. dovrebbero essere sottoposte ai dovuti controlli, pena l'obbligo di corrispondere il risarcimento danni al privato che abbia fatto affidamento sulla veridicità delle stesse. (In senso conforme: Cass. sent. n. 3195/2012; Cass. sent. n. 15083/2008, Cass. sent. n. 19340/2003.)
Sebbene la tutela al lavoratore non debba mai essere negata, può comunque essere circoscritta o limitata. Infatti la giurisprudenza ritiene che l'importo del risarcimento può essere diminuito se l'interessato non ha tenuto conto delle cosiddette formule cautelative. Queste ultime sono espressioni spesso allegate ai documenti o alle informazioni inviate al cittadino, nelle quali l'amministrazione presenta l'eventualità che i dati forniti potrebbero essere inesatti o approssimativi. Ignorarle equivale a contribuire alla causazione del danno e pertanto la responsabilità deve essere ripartita in capo ad entrambe le parti (art. n. 1227 cod. civ).
Foggia, 19 marzo 2014 avv. Eugenio Gargiulo
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