Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Se il marito è "cassaintegrato", ma gira con auto di lusso, nessuna riduzione dell'assegno di mantenimento!
Lo ha stabilito la sesta sezione della Corte di Cassazione con l'Ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2537.
Il caso: un marito propone appello avverso la sentenza di divorzio che stabiliva a suo carico l'obbligo di corresponsione della somma di €
La ragione su cui l'appellante fondava la richiesta di riduzione di detta somma, consisteva nella diminuzione del suo reddito dovuta al collocamento in cassa integrazione. La moglie si costituiva non soltanto contestando detta richiesta di riduzione, ma chiedendo pure un assegno divorzile per se medesima.
A sostegno della propria domanda, la moglie adduceva che il marito aveva recentemente acquistato lussuosa auto BMW, indicativa della sua capacità di spesa.
La questione arriva in Cassazione a seguito del ricorso presentato dal marito.
Gli ermellini danno atto che, se da una parte
Non pare che nulla si possa eccepire all'analisi effettuata dai giudici: oltre all'elemento della valutazione comparativa dei redditi delle parti, con la conseguente perequazione tra i coniugi a titolo prettamente assistenziale, che caratterizza l'assegno divorzile, l'esame della capacità patrimoniale del coniuge onerato non può limitarsi alla sola situazione reddituale, ma deve comprendere l'intera capacità patrimoniale.
Ne consegue che l'acquisto di una nuova auto di lusso, pur in costanza di collocamento in cassa integrazione, denota senza dubbio una situazione economica ed una capacità di spesa idonee a integrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del coniuge più debole di un proporzionale assegno di divorzio.
Foggia, 25 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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