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giovedì 27 febbraio 2014

In caso di alluvione è possibile la responsabilità risarcitoria dell’ente proprietario della strada quando la cattiva manutenzione ha contribuito a danneggiare gli autoveicoli!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

In caso di alluvione è  possibile la  responsabilità risarcitoria dell'ente proprietario della strada quando la cattiva manutenzione ha contribuito a danneggiare gli autoveicoli!

 

In caso di allagamento delle strade, con conseguenti danni agli autoveicoli, Il Comune o l'ente proprietario della strada possono essere chiamati in causa per il risarcimento. Essi, infatti, in quanto custodi della strada e degli impianti idrici o delle fognature, hanno un obbligo di custodia e manutenzione, al fine di evitare situazioni di pericolo e di danno per gli utenti.

 

Le strade devono essere mantenute in condizioni tali da poter fronteggiare al meglio le situazioni di pericolo, come quelle derivanti dal maltempo.

 

La responsabilità risarcitoria, in caso di cattiva manutenzione delle strade o degli impianti, è oggettiva: all'automobilista danneggiato basta dimostrare l'esistenza del danno e il nesso causale  (art. 2051 c.c.) tra quest'ultimo e la cosa che l'ente ha in custodia (strada, tombini, corsi d'acqua ecc.).

 

L'ente è scagionato solo se prova il caso fortuito (cioè un evento inatteso, improvviso e imprevedibile) oppure che il danno è dipeso dalla condotta negligente e disattenta del danneggiato.

 

L'alluvione può costituire caso fortuito poiché improvviso e imprevedibile, ma l'ente proprietario della strada (o degli impianti di gestione delle acque reflue) può essere comunque responsabile se, non avendo adempiuto agli obblighi di manutenzione e non avendo fatto il possibile per evitare o ridurre gli effetti del maltempo, ha contribuito a danneggiare l'automobilista.

 

Si tratta di casi in cui la condotta dell'ente custode della strada o degli impianti è stata la concausa (insieme alle cattive condizioni metereologiche) dell'evento dannoso.

 

Per esempio, una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Lecce ha condannato il Comune a risarcire un automobilista al quale si era allagata l'auto, in quanto ha ritenuto che tale danno fosse imputabile a carenze strutturali dell'asse viario. Se il Comune avesse riparato il dislivello stradale, l'allagamento non si sarebbe verificato nonostante l'acquazzone. ( in tal senso Gdp Lecce sent. n. 95/2014)

 

Altri casi in cui l'allagamento delle strade è imputabile alla cattiva manutenzione dell'ente custode sono per esempio: mancata rimozione di foglie e sporcizia dai chiusini, mancata pulizia dei canali di bonifica, cattiva manutenzione dell'impianto fognario ecc.

 

Inoltre, l'ente può essere responsabile nel caso in cui non abbia installato sul posto la segnaletica di pericolo di allagamento del tratto stradale.

 

Al contrario, la giurisprudenza ha ritenuto non responsabile il Comune tutte le volte in cui l'allagamento delle strade, in perfetta manutenzione, sia stato dovuto a un uragano o ad una copiosa discesa di acqua dal carattere assolutamente eccezionale e imprevedibile. (Cass. sent. n. 8005/2010 e n. 4495/2011).

 

Chi si vede allagare l'auto può quindi chiamare in giudizio il Comune o l'ente proprietario o gestore della strada o dell'impianto per ottenere il risarcimento del danno.

Ciò è consigliato solo se si è in grado di provare che l'allagamento non è dovuto all'alluvione in sé bensì alla cattiva manutenzione del bene oggetto di custodia dell'ente.

Foggia, 27 febbraio 2014                                            Avv. Eugenio Gargiulo

 

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