Il TAR di Roma dichiara la nullità del regolamento sulle c.d. specializzazioni degli avvocati voluto da CNF
Avv. Galletti: "la sentenza ha accolto la nostra denuncia di assenza di una disposizione che attribuisse potere regolamentare in materia al Consiglio Nazionale Forense"
"Nel settembre del 2010 siamo stati i primi a scagliarci contro l'odioso ed illegittimo regolamento sulle specializzazioni imposto (purtroppo) dal Consiglio Nazionale Forense (il nostro organo giurisdizionale domestico) - spiega l'Avvocato Antonino Galletti, Coordinatore della Commissione di Diritto Amministrativo dell'OUA e Presidente di Azione Legale – col quale si è preteso di regolamentare il riconoscimento del titolo di specialista a partire dal prossimo 30 giugno 2011: dopo 6 anni
dall'iscrizione all'albo gli avvocati avrebbero potuto frequentare un corso biennale di almeno 200 ore complessive (con assenze non superiori al 10%) che avrebbe dato loro diritto a sostenere un esame (scritto + orale) dinanzi al CNF per conseguire il diploma di specialista in una (o al massimo due) delle n. 11 aree del diritto individuate dal CNF che, dunque, avrebbe tenuto ulteriori 11 elenchi di avvocati (oltre l'albo dei cassazionisti).
Abbiamo denunciato - continua l'avv. Galletti - l'assenza di una disposizione che attribuisse il potere regolamentare nella materia al CNF ed addirittura la perdurante vigenza di una disposizione, della nostra legge professionale, che vietava le specializzazioni tra i professionisti forensi. Con la sentenza di accoglimento n. 5151 del 2011 depositata il 9.6.2011 il Tar romano ha accolto in pieno le nostre tesi difensive (e politico-forensi), evidenziando addirittura come al Collegio non è dato
comprendere da quale fonte normativa il CNF abbia derivato la sua pretesa potestà, esercitata con l'atto impugnato, di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento, quella dell'avvocato specialista in ben 11 materie che si aggiunge alle figure dell'avvocato iscritto all'albo e dell'avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e, ancora che in ogni caso non è consentito dubitare che la via regolamentare è assolutamente
inidonea ad incidere autonomamente su tale preclusione, posta da fonte di rango normativo primario".
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