Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
E' legittima l' autonoma domanda di mantenimento del cognome paterno se dal disconoscimento ne deriva un irreparabile pregiudizio?
Cosa accade al cognome se interviene una rettificazione dello stato civile? E' possibile che l'interessato lo mantenga oppure esso cambia necessariamente? Nel caso precedente, collegato al presente, il padre ha convenuto in giudizio la madre e la curatrice speciale del figlio minore chiedendo che fosse disconosciuta la propria paternità, accertato l'adulterio della moglie. Poichè tuttavia la moglie si è rifiutata di sottoporre a prelievo ematico sia lei che il figlio, i giudici di primo e secondo grado rigettavano la domanda.
La Cassazione tuttavia aveva annullato con rinvio tale ultima decisione a seguito di intervento della Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235 cod. civ. comma 1, "nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento di paternità, subordinava l'esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie". Si ordinava dunque la rettifica del cognome del figlio con ordine di attribuzione di quello della madre.
Il figlio disconosciuto, nelle more del giudizio di cui sopra, ha tuttavia raggiunto posizione nota a livello internazionale proprio con il cognome paterno. Si oppone dunque alla rettifica di cognome poichè a seguito di disconoscimento ne deriverebbe irreparabile pregiudizio per la propria carriera lavorativa.
La Cassazione conferma che la rettifica da operare ai registri dello stato civile "non può condurre a sacrificare l'interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell'identità personale, tutelata dall'art. 2 Cost.". Nonostante il ricorso nel caso di specie sia stato rigettato (per questioni di tipo processuale), è previsto nel nostro ordinamento, a seguito del predetto intervento della Corte costituzionale, la possibilità di proporre autonoma domanda volta al mantenimento del cognome paterno nonostante sia esperita con successo azione di disconoscimento di paternità.
( in tal senso Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 8876 del 16 Aprile 2014.)
Foggia, 24 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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