La modifica è legittima poiché esiste il giustificato motivo in quanto sono cambiate le norme relativa al bollo sui conti di deposito.
Ciò che proprio non va sono le informazioni che la banca fornisce ai clienti che desiderano avvalersi della facoltà di recesso, prevista dall'art. 118 del Testo Unico Bancario (D.lgs 385/93).
Attraverso il call center, infatti, la Banca fa sapere che se il cliente recede dai conti di deposito vincolati, a causa della modifica unilaterale del contratto, non si vedrà applicato il tasso contrattualmente previsto, bensì quello di svincolo (enormemente più basso).
Se questo fosse il reale comportamento della banca, sarebbe chiaramente contrario allo spirito ed alla lettera della legge, poiché l'art. 118 del Testo Unico Bancario dice molto chiaramente che:
"La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate."
E' del tutto evidente che per un cliente che aveva un conto di deposito vincolato, il tasso riferito alle "condizioni precedentemente praticate" è quello del vincolo, non certo quello dello svincolo. Il cliente, infatti, non recede in forza dell'articolo del contratto che prevede lo svincolo, bensì in forza dell'art. 118 del TUB appena citato.
Siamo ragionevolmente convinti che, nella pratica, la Che Banca! applicherà la legge, e quindi riconoscerà ai clienti il tasso concordato per il vincolo, ma per scoraggiare i clienti a recedere, poiché verba volant, fa la furba e da informazioni scorrette attraverso il call center.
Alessandro Pedone
Responsabile Aduc per la Tutela del Risparmio
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
URL: http://www.aduc.it
Ciò che proprio non va sono le informazioni che la banca fornisce ai clienti che desiderano avvalersi della facoltà di recesso, prevista dall'art. 118 del Testo Unico Bancario (D.lgs 385/93).
Attraverso il call center, infatti, la Banca fa sapere che se il cliente recede dai conti di deposito vincolati, a causa della modifica unilaterale del contratto, non si vedrà applicato il tasso contrattualmente previsto, bensì quello di svincolo (enormemente più basso).
Se questo fosse il reale comportamento della banca, sarebbe chiaramente contrario allo spirito ed alla lettera della legge, poiché l'art. 118 del Testo Unico Bancario dice molto chiaramente che:
"La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate."
E' del tutto evidente che per un cliente che aveva un conto di deposito vincolato, il tasso riferito alle "condizioni precedentemente praticate" è quello del vincolo, non certo quello dello svincolo. Il cliente, infatti, non recede in forza dell'articolo del contratto che prevede lo svincolo, bensì in forza dell'art. 118 del TUB appena citato.
Siamo ragionevolmente convinti che, nella pratica, la Che Banca! applicherà la legge, e quindi riconoscerà ai clienti il tasso concordato per il vincolo, ma per scoraggiare i clienti a recedere, poiché verba volant, fa la furba e da informazioni scorrette attraverso il call center.
Alessandro Pedone
Responsabile Aduc per la Tutela del Risparmio
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