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martedì 4 marzo 2014

L’avv. Eugenio Gargiulo spiega cosa attualmente rischia, da un punto di vista legale, chi si “faccia una canna”!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

L'avv. Eugenio Gargiulo spiega cosa attualmente rischia, da un punto di vista legale, chi si "faccia una canna"!

 

Il consumo esclusivamente personale di droghe, siano esse "leggere" o "pesanti", non costituisce reato, ma viene punito con sole sanzioni amministrative.

 

Chi viene colto nell'atto del consumo o in possesso di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente, tale da farne presumere la destinazione all'utilizzo esclusivamente personale, è punito con una o più delle seguenti sanzioni amministrative ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990:

 

a)sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) sospensione della licenza di porto d'armi, o divieto di conseguirla per un periodo da un mese a un anno;

c)  sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli per un periodo da un mese a un anno;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario per un periodo da un mese a un anno.

 

L'organo di polizia deve sottoporre ad esame tossicologico la sostanza sequestrata e segnalare l'accertamento dell'illecito e il risultato degli esami entro 10 giorni al Prefetto, che entro 40 giorni può irrogare una o più delle sanzioni prima elencate.

 

Qualora il detentore della sostanza sia nell'immediata disponibilità di un veicolo l'organo di polizia procede immediatamente al ritiro della patente di guida per la durata di trenta giorni. Se si tratta di un ciclomotore si provvede anche al ritiro del certificato di idoneità tecnica e al fermo amministrativo per lo stesso periodo.

 

Entro 30 giorni dall'ordinanza del Prefetto l'interessato può depositare scritti difensivi o chiedere un'audizione (art. 18 L. n. 689/1981).. Il Prefetto provvede all'archiviazione o all'ordinanza che dispone le sanzioni entro 150 giorni.

 

Contro l'ordinanza del Prefetto si può proporre opposizione al Giudice di Pace entro 10 giorni dalla notifica. Se l'interessato è minorenne l'opposizione è proposta al Tribunale per i Minorenni.

 

In aggiunta alle sanzioni amministrative, il Prefetto può invitare l'interessato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo e informativo predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze (Ser.t.). Se il programma terapeutico ha esito positivo le sanzioni sono revocate.

 

Infine, nei casi di minore gravità, il Prefetto può evitare di comminare sanzioni, limitandosi a rivolgere alla persona interessate un invito formale a non fare più uso di sostanze stupefacenti, avvertendola delle conseguenze cui andrà incontro nel caso di un nuovo accertamento.

Foggia, 4 marzo 2014                                     Avv. Eugenio Gargiulo

 

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