L'investigatore privato non può procedere ad effettuare test genetici su un mozzicone di sigaretta abbandonato a terra sulla strada dall'interessato. Questa la posizione del Garante Privacy così come riportata in un articolo del Il Sole 24ore di martedì 20 gennaio 2009, p. 33.
Il caso si riferisce all'indagine condotta da un detective nell'ambito di una causa di paternità dubbia. Il mozzicone incriminato, secondo la tesi difensiva dell'investigatore, era stato abbandonato per strada e dunque la relativa raccolta si poteva considerare ammissibile in quanto lasciato incustodito.
L'Authority, indifferente alla metodologia di raccolta, ha sanzionato l'operato del detective in quanto irrispettoso dell'obbligo di informativa e pedissequo ottenimento di consenso stabilito già dall'Autorizzazione Generale del Garante 2/2002 poi ribadita dall'Autorizzazione 22 febbraio 2007.
L'uso dei dati genetici per finalità probatorie in sede giudiziaria riguarda unicamente i dati genetici già legittimamente trattati( ovvero con preventiva informativa e pedissequo ottenimento del consenso) per fini di prevenzione, diagnosi, terapia o per ricerca scientifica.
Ai fini del perfezionamento di un corretto trattamento occorre che informativa e consenso siano per iscritto nel caso di test e screening genetici.
"Per i trattamenti effettuati mediante test e screening genetici per finalità di tutela della salute, di ricerca o di ricongiungimento familiare, l'informativa è resa all'interessato prima del prelievo, ovvero dell'utilizzo del suo campione biologico qualora lo stesso sia stato già prelevato, anche in forma scritta, in modo specifico e comprensibile, anche quando il trattamento è effettuato da esercenti la professione sanitaria o da organismi sanitari pubblici e privati che abbiano informato in precedenza il medesimo interessato utilizzando le modalità semplificate previste dagli artt. 77, 78 e 79 del Codice.I trattamenti per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati mediante l'esecuzione di test genetici soltanto previa informativa all'interessato da rendersi con le modalità sopra indicate.In conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, i dati genetici possono essere trattati e i campioni biologici utilizzati soltanto per gli scopi indicati nella presente autorizzazione e rispetto ai quali la persona abbia manifestato previamente e per iscritto il proprio consenso informato"
( Garante Privacy, Autorizzazione del 22 febbraio 2007)
Si può derogare solo se i dati genetici risultano indispensabili per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria che sia di rango almeno pari a quello dell'interessato.
"La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei dati genetici sia indispensabile:per lo svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti, di consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, o, comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato eccetto il caso in cui il trattamento presupponga lo svolgimento di test genetici. Ciò, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il trattamento deve essere comunque effettuato nel rispetto delle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti e da parte degli investigatori privati (allo stato, autorizzazioni nn. 4 e 6/2005).
Il trattamento può comprendere anche le informazioni relative a stati di salute pregressi o relative ai familiari dell'interessato"
L'Authority, indifferente alla metodologia di raccolta, ha sanzionato l'operato del detective in quanto irrispettoso dell'obbligo di informativa e pedissequo ottenimento di consenso stabilito già dall'Autorizzazione Generale del Garante 2/2002 poi ribadita dall'Autorizzazione 22 febbraio 2007.
L'uso dei dati genetici per finalità probatorie in sede giudiziaria riguarda unicamente i dati genetici già legittimamente trattati( ovvero con preventiva informativa e pedissequo ottenimento del consenso) per fini di prevenzione, diagnosi, terapia o per ricerca scientifica.
Ai fini del perfezionamento di un corretto trattamento occorre che informativa e consenso siano per iscritto nel caso di test e screening genetici.
"Per i trattamenti effettuati mediante test e screening genetici per finalità di tutela della salute, di ricerca o di ricongiungimento familiare, l'informativa è resa all'interessato prima del prelievo, ovvero dell'utilizzo del suo campione biologico qualora lo stesso sia stato già prelevato, anche in forma scritta, in modo specifico e comprensibile, anche quando il trattamento è effettuato da esercenti la professione sanitaria o da organismi sanitari pubblici e privati che abbiano informato in precedenza il medesimo interessato utilizzando le modalità semplificate previste dagli artt. 77, 78 e 79 del Codice.I trattamenti per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati mediante l'esecuzione di test genetici soltanto previa informativa all'interessato da rendersi con le modalità sopra indicate.In conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, i dati genetici possono essere trattati e i campioni biologici utilizzati soltanto per gli scopi indicati nella presente autorizzazione e rispetto ai quali la persona abbia manifestato previamente e per iscritto il proprio consenso informato"
( Garante Privacy, Autorizzazione del 22 febbraio 2007)
Si può derogare solo se i dati genetici risultano indispensabili per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria che sia di rango almeno pari a quello dell'interessato.
"La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei dati genetici sia indispensabile:per lo svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti, di consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, o, comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato eccetto il caso in cui il trattamento presupponga lo svolgimento di test genetici. Ciò, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il trattamento deve essere comunque effettuato nel rispetto delle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti e da parte degli investigatori privati (allo stato, autorizzazioni nn. 4 e 6/2005).
Il trattamento può comprendere anche le informazioni relative a stati di salute pregressi o relative ai familiari dell'interessato"
Articolo a cura dell'Avvocato Deborah Bianchi - deborah.bianchi@federprivacy.it