Tutti coloro che nell'ultimo anno hanno eseguito operazioni in Bitcoin o con altre valute virtuali trovano ora maggiori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di indicazione in dichiarazione dei redditi dei proventi derivanti da tali operazioni.
Partendo dal presupposto che le valute virtuali, come i Bitcoin, sono assimilabili alle valute estere l'Agenzia delle Entrate, in base ad un recente risposta ad un interpello, ritiene sia necessario compilare il quadro RW in dichiarazione dei redditi al fine di monitorare fiscalmente l'investimento. Il cambio da utilizzare è quello al 31 dicembre come indicato sul sito dove è stato eseguito l'acquisto di valute virtuali e il codice da utilizzare nel quadro RW è il 14 "altre attività estere di natura finanziaria".
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che le operazioni in valute virtuali, se detenute da privati, generano un reddito che rientra nella categoria dei "redditi diversi".Pertanto, sempre in base all'assimilazione delle valute virtuali alle valute estere, la normativa di riferimento è quella contenuta nell'art. 67 del Tuir e quindi le plusvalenze derivanti da conversione di valute virtuali, per effetto di operazioni a termine o a pronti, sono tassabili se la giacenza media sull'insieme dei conto correnti o depositi (in caso di valute virtuali si fa riferimento ai cosiddetti "wallet" ossia ai portafogli elettronici) ha superato per almeno sette giorni lavorativi l'importo in euro di 51.645,69.
Anche in questo caso il cambio (per eseguire il controvalore in euro della giacenza media) deve essere rilevato dal sito dove sono stati acquistate le valute virtuali e deve essere quello al 1° gennaio del periodo di riferimento.
La plusvalenza andrà dichiarata nel quadro RT della propria dichiarazione dei redditi e tassata con l'aliquota del 26%.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate chiarisce, in ultimo, che le valute virtuali non sono oggetto di tassazione ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).
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