Cerca nel blog

venerdì 12 maggio 2017

Gli esercizi pubblici hanno l’obbligo di avere una toilette funzionante, ma possono impedirne l’accesso a coloro che non sono clienti!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

Gli esercizi pubblici hanno l'obbligo di avere una toilette funzionante, ma possono impedirne l'accesso a coloro che non sono clienti!

Sia la normativa di legge, attualmente in vigore,sia la giurisprudenza non riconoscono un diritto all'utilizzo del bagno nei locali pubblici, tranne che per i clienti degli esercizi commerciali. In buona sostanza non esiste, ex lege,  alcun diritto all'utilizzo del bagno in bar e ristoranti, a meno di non aver consumato qualcosa presso l'esercizio commerciale.

L'argomento è tutt'altro che banale ed è di interesse diffuso perché praticamente a tutti è capitato di aver necessità di espletare necessarie esigenze fisiologiche fuori casa e di doversi infilare nel primo locale a disposizione.

La premessa necessaria dalla quale argomentare  è che, allo stato, la legge impone che nel locale, in quanto pubblico, debba sempre essere presente una toilette, ma nessuna norma impone al proprietario del bar/ristorante/negozio di farvi accedere chiunque ne abbia necessità, compreso chi soffra di problemi alle vie urinarie.

Ben differente è,invece,  il discorso in cui il personale nel bar o ristorante imponga il diritto al bagno solo solo ai clienti che abbiano "consumato", ossia acquistato qualcosa, anche solo un caffè, un pacchetto di gomme o altro esborso anche minimo che in qualche modo "giustifichi" l'utilizzo del servizio igienico.

Il proprietario del bar o ristorante è tenuto ad avere una toilette a norma e funzionante, che possa essere utilizzato dal personale e dai clienti. In caso contrario, infatti, è passabile di sanzioni: l'avventore che si è visto rifiutare l'uso del bagno, ad esempio perché non c'è o è fuori uso, potrà chiamare le forze dell'ordine per una verifica.

A giusta ragione è maggiormente tutelato il "cliente" ossia colui che ha ordinato e pagato una consumazione. Solo a costui, infatti, (salvo modifiche apportate dalle normative locali) l'art. 187 del Tulps (Testo unico delle leggi sulla Pubblica Sicurezza) riconosce il diritto ad avere un bagno messo a disposizione, gratuitamente, dal gestore dell'esercizio. Secondo la norma, infatti, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo!

Di contro, il semplice "passante" che nulla acquista o consuma, invece, non potrà rivendicare alcun "diritto al bagno", anche se affetto da serie patologie, a meno che l'esercente non sia particolarmente disponibile o comprensivo.

Una simile disciplina ha sollevato polemiche da più fronti: se da un lato gli esercenti dei locali si difendono sottolineando le spese di varia natura (manutentive, elettricità, acqua, sapone, carta igienica) a cui andrebbero incontro rendendo "promiscuo" l'accesso alle toilette, dall'altro  molti uomini di legge e giuristi noti, come l'avv. Eugenio Gargiulo, 47 anni di Foggia, ritengono che "un locale pubblico debba sempre mettere i bagni a disposizione di tutti, salvo ovviamente casi eccezionali" per sensibilità verso i potenziali clienti.

Sulla delicata questione giuridica ,va evidenziato che è intervenuta perfino una sentenza del Tar Toscana, n. 691 del 18/2/2010. Il giudice amministrativo è partito dal presupposto che il pubblico esercizio è un'attività economica, preordinato alla soddisfazione dei clienti, pertanto i servizi igienici sarebbero riservati solo a quest'ultimi. Ancora, prosegue il provvedimento, "è agevole ribattere che una cosa è l'attività di pulizia e manutenzione di un locale destinato ad uso bagno, se ne possono far uso un numero limitato ed in una certa misura preventivabile di persone, tutt'altra cosa è tale attività, se a poter fruire del locale destinato a bagno è la generalità del pubblico, cioè, all'occorrenza, masse di persone ingenti e non predeterminabili (si pensi ad es. agli afflussi di pubblico, formato non soltanto da turisti, in occasione di famose manifestazioni culturali e cerimonie)".

Una sentenza che ha alimentato ancor di più le polemiche, soprattutto in virtù delle conseguenze che potrebbe subire il rifiuto dell'uso della toilette a persone affette da determinate patologie, o comunque in condizioni fisiche particolari, e non in possesso dei soldi per consumare. Per effetto del rifiuto, ad esempio, il "passante" costretto a trattenersi potrebbe anche subire un malore o altre conseguenze fisiche.

E' per motivazioni  importanti come questa , nonché  a causa della cronica assenza o insufficienza di bagni pubblici nelle principali città italiane  ( come ad esempio Foggia!) – conclude l'avv. Eugenio Gargiulo – che l'uso delle toilette degli esercizi pubblici, dovrebbe essere accessibile a tutti senza limitazioni di sorta.  "Resta inteso che l'utente che utilizza una toilette, dovrebbe prestare la massima attenzione nel mantenere pulito e funzionale il servizio, a maggior ragione se tale servizio viene usato gratuitamente"!!!

Foggia, 12 maggio 2017                                            avv. Eugenio Gargiulo

Nessun commento:

Posta un commento

Tutte le news della Rete le trovi sul:


Giornale online realizzato da una redazione virtuale composta da giornalisti e addetti stampa, professionisti di marketing, comunicazione, PR, opinionisti e bloggers. Il CorrieredelWeb.it vuole promuovere relazioni tra tutti i comunicatori e sviluppare in pieno le potenzialità della Rete per una comunicazione democratica e partecipata.

Disclaimer

www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Societa' dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una periodicita' predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.

L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone. L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contraro al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvedera' all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Viceversa, sostenendo una politica volta alla libera circolazione di ogni informazione e divulgazione della conoscenza, ogni articolo pubblicato sul CorrieredelWeb.it, pur tutelato dal diritto d'autore, può essere ripubblicato citando la legittima fonte e questa testata secondo quanto previsto dalla licenza Creative Common.

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons Creative Commons License

CorrieredelWeb.it è un'iniziativa del Cav. Andrea Pietrarota, Sociologo della Comunicazione, Public Reporter, e Giornalista Pubblicista

indirizzo skype: apietrarota