Lavoro: Il Garante Privacy sanziona un istituto scolastico per l’uso di impronte digitali per la rilevazione presenze
Il Garante della privacy sanziona una scuola per un uso improprio del rilevamento della presenza dei lavoratori sul posto di lavoro attraverso l’uso dei dati biometrici (impronte digitali). Ricordiamo che l’uso dei dati biometrici è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori, e cioè: accordo sindacale nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e disposizioni del Garante Privacy. In assenza di accordo sindacale intervento dell’Ispettorato del Lavoro. Il tyrattamento dei dati biometrici deve rispondere a un interesse pubblico e rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.
Il caso: il Garante privacy, a seguito di un reclamo, ha sanzionato un Istituto di istruzione superiore di Tropea per 4mila euro per aver impiegato un sistema di riconoscimento biometrico che, allo scopo di rilevarne la presenza e di prevenire danneggiamenti e atti vandalici, richiedeva l’uso delle impronte digitali del personale amministrativo. I lavoratori coinvolti erano quelli che avevano rilasciato il proprio consenso e che non intendevano ricorrere a modalità tradizionali di attestazione della propria presenza in servizio.
Nel rilevare la violazione della normativa privacy, italiana ed europea, il Garante ha ricordato quanto già espresso in un precedente parere del 2019: non può ritenersi proporzionato l’uso sistematico, generalizzato e indifferenziato per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, a causa dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato. Vedi: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10138981
Lavoratori e lavoratrici organiziamoci, Uniti si vince.
CUB PENSIONATI MONZA BRIANZA
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