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domenica 2 ottobre 2011

Le novità in materia tributaria dell’estate 2011

<p>Come è oramai divenuta consuetudine, la maggior parte delle novità
legislative in campo economico-finanziario non viene più approvata a
fine anno, ma nel corso dell'estate, costringendo gli operatori, al
rientro dalle ferie, ad un affannoso aggiornamento. <br />
Se, poi, come quest'anno ci si trova di fronte a ben tre decreti legge,
con le consuete modifiche operate in sede di conversione, l'esercizio di
"ricucitura" tra disciplina vecchia e nuova è veramente complicato. <br />
I tre provvedimenti cui si accennava sono i seguenti: </p>
<ul>
<li>il D.L. cosiddetto "sviluppo" (D.L. n. 70/2011, in vigore dal 14
maggio 2011, convertito in legge n. 106/2011 in vigore dal 13 luglio
scorso); </li>
<li>il Decreto noto come "Manovra estiva" (D.L. n. 98/2011, in vigore
dal 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, in vigore dal 17
luglio), ed infine il </li>
<li>D.L. n. 138/2011, in vigore dal 13 agosto ed ancora in corso di
conversione. </li>
</ul>
<p>Lo scopo di questo breve intervento è solo quello di richiamare le
novità principali. Gli argomenti saranno oggetto di trattazione più
ampia e organica nel corso della prima giornata di Guida al Fisco, il
percorso di <a
href="http://www.unoformat.it/unoformat-home/guida-al-fisco/">formazione
accreditata DCEC e CDL</a>. </p>
<p>Tutti e tre i provvedimenti citati contengono rilevanti modifiche
alla disciplina tributaria, sia per le imprese che per i "privati". <br />
Cominciando dal D.L. n. 138/11, va subito detto che i suoi contenuti
sono tutt'altro che definiti: le pagine dei quotidiani sono piene delle
proposte di modifica (soprattutto per limitare il discusso "contributo
di solidarietà"), per cui appare prematuro un approfondimento
sistematico. Ciò non di meno appare indispensabile ricordare che sono in
esso previste misure – non suscettibili di cambiamenti significativi -
di impatto assai rilevante sull'attività di studio, quali la nuova
disciplina dell'imposizione delle rendite finanziarie e dei <em>capital
gain</em> (in vigore dal prossimo 1° gennaio) ed il dimezzamento (già
efficace) della soglia limite per il trasferimento del contante senza
incorrere nella violazione delle norma antiriciclaggio. La prima
riforma, in particolare, rendendo più oneroso l'incasso dei dividendi da
parte dei soci "privati" non qualificati delle società di capitali,
impone sin da ora alcune riflessioni sull'opportunità di procedere a
deliberare e distribuire utili prima del termine di questo 2011.<br />
Per quanto riguarda il D.L. n. 98/11, invece, va in primo luogo
ricordato le profonde modifiche apportate al regime dei minimi, a
seguito delle quali oltre il 95% dei contribuenti che attualmente
rientrano in tale regime ne usciranno forzatamente a decorrere dal 2012,
per entrare in un nuovo sistema "misto", caratterizzato da
semplificazioni contabili ma (e non è poco) dall'applicazione degli
studi di settore e dell'IRPEF ordinaria (con relative addizionali), in
luogo della "vecchia" imposta sostitutiva che resta – ridotta al 5% -
solo per chi presenterà i requisiti per rimanere (o per entrare) nel
regime modificato. <br />
Lo stesso Decreto ha apportato rilevanti novità anche al riporto delle
perdite fiscali da parte delle (sole) società di capitali, disponendo
(con una decorrenza che è ancora da chiarire) l'eliminazione del limite
quinquennale ma prevedendo che le perdite pregresse non possano
compensare più dell'80% del reddito imponibile di periodo. <br />
Non vanno dimenticati anche altri interventi significativi della Manovra
estiva, quali: la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive (con
possibilità del contribuente di anticipare l'Agenzia versando 129 Euro
entro il prossimo 4 ottobre); la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta
che banche e poste operano sui bonifici che i committenti effettuano ad
artigiani e professionisti per le fatture che consentono le detrazioni
d'imposta del 36% e del 55%; l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio
per chi non presenta il modello dedicato agli studi di settore o lo
compila con scorrettezze che incidano apprezzabilmente sui risultati di
Gerico; l'aumento delle aliquote IRAP per banche, enti finanziari,
assicurazioni e società concessionarie; la facoltà di riallineamento
(oneroso) delle partecipazioni di controllo per chi redige il bilancio
consolidato; l'ennesima delega per la riforma degli ammortamenti (sarà
la volta buona?); i penetranti interventi sulle sanzioni, a favore del
contribuente (ravvedimento "sprint", etc.) ma non solo (penalità del 60%
per chi salta una rata del debito tributario definito e non rimedia
entro la scadenza della successiva), l'introduzione del reclamo
obbligatorio (con possibilità di mediazione con l'Ufficio) per gli
accertamenti di valore sino a 20.000 euro, etc.<br />
Dal canto suo, il D.L. "sviluppo" ha inciso la disciplina tributaria su
vari fronti: dall'incremento dei limiti per la tenuta della contabilità
semplificata, alle varie semplificazioni (o presunte tali) di natura
documentale, dagli interventi sulla procedura di riscossione - volti a
tutelare maggiormente il contribuente che ha a che fare (suo malgrado)
con Equitalia – all'istituzione di un nuovo credito d'imposta per la
ricerca e sviluppo, dal venir meno della comunicazione a Pescara per
l'agevolazione sulle ristrutturazioni, all'abrogazione dell'obbligo di
indicare in fattura il costo della manodopera per fruire delle
detrazioni 36% e 55%, dalla procedura necessaria per garantire i
requisiti di ruralità dei fabbricati, alla riapertura dell'affrancamento
di valore ai fini IRPEF di terreni e partecipazioni non possedute in
regime d'impresa. <br />
Poiché quest'ultima opportunità si riallaccia e concorre con la riforma
della disciplina dei <em>capital gain</em> – contenuta nel D.L. n.
138/11 – con cui abbiamo iniziato questa carrellata di novità, appare
chiaro quanto sia importante procedere nel breve ad un approfondimento
sistematico delle varie modifiche, per impostare al meglio il lavoro dei
prossimi mesi.
</p>

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