<p>A decorrere dal 1° ottobre 2011 (termine così rinviato dal DL
98/2011) gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle
Entrate in materia di imposte sui redditi ed Iva saranno immediatamente
esecutivi e decorsi novanta giorni dalla notifica, nel caso di mancato
pagamento dei tributi accertati e delle relative sanzioni, l'Agente
della riscossione potrà addirittura procedere ad esecuzione forzata.</p>
<p>Parliamo delle novità relative all'esecutività degli avvisi di
accertamento, presto in vigore. Più ampia trattazione sarà data durante
la prima giornata di <a
href="http://www.unoformat.it/unoformat-home/guida-al-fisco/">Guida al
Fisco</a>.</p>
<p>Ambito di applicazione. Le nuove disposizioni riguarderanno gli
avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relative
sanzioni e interessi, notificati a partire dal 1° ottobre 2011 e
relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, quindi riguardanti periodi di imposta successivi al 2006.<br />
Il nuovo contenuto dell'avviso di accertamento. Per i predetti avvisi
di accertamento, dunque, non ci sarà più, una volta scaduti i 60
giorni, né l'iscrizione a ruolo né la successiva emissione della
cartella di pagamento in quanto sarà lo stesso accertamento che
diventerà esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica e conterrà
l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi
indicati entro il termine di presentazione del ricorso. In caso di
mancato pagamento, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il
pagamento (quindi 90 giorni dopo la notifica dell'avviso di
accertamento), il credito sarà affidato all'Agente della Riscossione
anche ai fini dell'esecuzione forzata, con modalità che dovranno essere
determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. </p>
<p> Cosa accade in caso di proposizione del ricorso. Qualora si
proponesse ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo, é
previsto comunque, entro 60 giorni, il pagamento degli importi pari ad
un terzo delle maggiori imposte accertate (misura così determinata dal
DL 98/2011).<br />
Tuttavia, in mancanza del versamento delle predette somme, decorsi 90
giorni dalla notifica dell'atto, l'Agente della Riscossione potrà - nel
rispetto dei limiti imposti dalla legge - comunque azionare l'esecuzione
(il fermo amministrativo e l'ipoteca), a meno che non sia stato, nel
frattempo, emesso un provvedimento di sospensione giudiziale.<br />
In ogni caso, a prescindere dalla presentazione del ricorso o dalla
richiesta di sospensione, il solo pignoramento viene sospeso per un
periodo di 180 giorni a partire dalla data di affidamento del credito
all'Agente della Riscossione e, dunque, per 270 giorni dalla notifica
dell'avviso. </p>
<p> La richiesta di sospensione. Certamente resta ferma la possibilità
prevista dall'articolo 47 del D. Lgs. 546/1992 di richiedere al giudice
la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Tuttavia, al fine
di una maggiore tutela del contribuente, nelle more che il giudice
decida nel merito il contenzioso, è possibile presentare una richiesta
di sospensione urgente dell'esecutività dell'atto a norma dell'articolo
47 comma 3, del D. Lgs. 546/1992. In base a tale disposizione il
Presidente della Commissione tributaria, in caso di eccezionale urgenza
può motivatamente disporre, con lo stesso decreto in cui fissa la
trattazione dell'istanza di sospensione, la provvisoria sospensione
dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio. A tal proposito, si
segnala che il Consiglio di Presidenza di Giustizia tributaria con una
delibera del 19/2/2008, ribadita nella successiva delibera 122/2010,
prendendo atto proprio della difficoltà pratica di fissare le udienze
di sospensiva entro i successivi sessanta giorni dalla notifica delle
cartelle, ha esortato le Commissioni tributarie ad applicare il citato
disposto dell'articolo 47, comma 3 del D. Lgs. 546/1992.
</p>
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