ROMA
Revisione catastale prevista dall'art. art.1 comma 335 della legge finanziaria 2005
Ai fini di facilitare l'esame della questione precisiamo che il procedimento di che trattasi puo' definirsi un procedimento complesso ineguale: in quanto formato da una serie di atti compiuti da enti ed organi distinti.
Possiamo dunque indicare le seguenti fasi o segmenti del procedimento:
- delibera del Consiglio Comunale di individuazione delle microzone ; legge del 1998
- determinazione del Direttore della Agenzia del Territorio della soglia di scostamento nella misura del 35 %
- valutazione da parte degli uffici della Agenzia del Territorio della applicabilita' della suddetta soglia alle singole microzone
- deliberazione con la quale il Consiglio comunale esercita la facolta' di ricorrere alla revisione catastale.
- operazione di riclassamento dei singoli immobili compiuta dagli uffici della Agenzia del Territorio, preceduta da un sopralluogo in contraddittorio con il contribuente.
- accertamenti notificati ai contribuenti.
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Alcuni motivi di perplessita' sulla legittimita' della revisione catastale prevista dall'art. art.1 comma 335 della legge finanziaria 2005.
In particolare, riferendoci al caso del Comune di Roma:
A- L'operazione di revisione catastale per microzone, presenta tutti i caratteri di una revisione catastale di carattere generale,sia pure limitata ad alcuni ambiti del territorio urbano; in quanto si estende alla generalita' degli immobili presenti in quegli ambiti.
Sicche' essa dovrebbe venir assoggettata a tutte le normative che disciplinano le procedure applicabili a tale fattispecie: prima fra tutte quella prevista dall'art.16 del DPR 26 ottobre 1972,
il quale dispone il coinvolgimento, nell'operazione, delle commissioni censuarie provinciali e centrale.
Non sembra che tale coinvolgimento sia stato attuato.
La procedura e' prescritta ad evitare che il Catasto-Agenzia del Territorio conduca l'operazione da se'solo; ed al fine di permettere l'intervento della consultazione dell'organo
(dotato della maggior autorevolezza scientifica in materia), disposto dall'Ordinamento .
B- Illegittimita', per disparita' di trattamento fiscale ( violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione) derivante dal sistema della individuazione delle microzone : potrebbe avvenire che una "reggia" , classificata A2, inserita in zona non interessata dalla revisione, sia esente da ogni rivalutazione, mentre una abitazione semplicemente di buona qualita', ricadente in una zona interessata, possa addirittura passare da A2 ad A1 ( venendo in tal modo assoggettata persino all'obbligo di pagare l'ICI, pur essendo prima casa).
C- Illegittimita' della determinazione del Direttore della Agenzia del territorio, per incompetenza nella definizione delle modalita' per l'applicazione della legge ( determinazione della cosiddetta soglia di scostamento al 35 % ).
D- I valori immobilari di riferimento sono forniti dall'OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare - Agenzia del Territorio che e' una struttura del Ministero delle Finanze.
Valori quindi assunti a parametro fiscale in modo autoritativo ed unilaterale.
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Ricordiamo per inciso che la Revisione straordinaria dei classamenti delle singole unita' immobiliari e' prevista, in via speciale, dall'art. 58 della legge 662/1996, la "Finanziaria" di quell'anno. E' infatti attribuita ai Comuni la facolta' di richiedere al Catasto la revisione dei classamenti.
Oggi si tende a trasformare tale eccezione in regola.
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