Risultato di una ricerca di Assoedilizia: nell'ultimo biennio insolvenze e morosita' nella locazione terziario-commerciale cresciute del 300 %
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Assoedilizia riferisce preliminarmente i dati del comparto economico e immobiliare contenuti nella relazione del presidente del Tribunale di Milano.
Procedure di esecuzione forzata mobiliare 12.282 con un incremento del 20 % rispetto all'anno precedente.
Procedure esecutive immobiliari 3821, con un aumento quasi del 50 % nel biennio precedente.
Fallimenti 1202, contro gli 884 del 2010, (con un aumento del 27 %) ed i 640 del 2009: con un aumento del 90 % rispetto al biennio precedente.
La crisi economica colpisce prevalentemente le piccole e medie imprese
Questa situazione trova conferma nelle recenti rilevazioni di Assoedilizia secondo cui la morosita' e le insolvenze, nel comparto della locazione immobiliare terziario-commerciale di dimensione medio- piccola, sono cresciute nell'ultimo biennio del 300 % a causa della crisi economica,delle difficolta' delle piccolo-medie imprese, delle attivita' professionali, nonche' dei fallimenti.
Mentre fino a due anni fa la morosita' tendeva ad essere sanata, ora tende a trasformarsi in insolvenza.
Questa tendenza crea una situazione molto critica nel comparto.
Non tutte le morosita' sfociano in dichiarazioni di fallimento.
Laddove trattasi di esercizio di attivita' professionali ( professioni storiche e nuove ) si registra una crescente tendenza a lasciar consolidare l'insolvenza, ed ad affrontare lo sfratto per morosita', lasciando definitivamente scoperto l'insoluto.
Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici :
« E' ineludibile sul punto la riforma in tempi brevissimi della tassazione delle persone fisiche per quanto riguarda i redditi non percepiti derivanti da locazione immobiliare ad uso diverso dall'abitativo.
Sussiste infatti un obbligo fiscale a carico del proprietario dell'immobile di pagare l'Irpef sui canoni di locazione commerciale anche se il conduttore è insolvente; senza che sia previsto alcun meccanismo di credito fiscale.
Mentre l'obbligo fiscale dovrebbe cessare dal momento in cui e' intervenuta l'insolvenza accertata.
La Corte Costituzionale ha invero lanciato un monito in proposito, ma,ne' il legislatore, ne' le interpretazioni ministeriali lo hanno recepito.
Cio' rappresenta una iniquita' vera e propria cui non si puo' non porre rimedio.»
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