Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Non ha diritto all' assegno di invalidità civile colui che lavora, indipendentemente dal reddito percepito!
Lo svolgimento di attività lavorativa impedisce, al cittadino, il diritto di ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità, a prescindere dalla misura del reddito ricavato.
Lo ha detto la Cassazione in una recentissima ordinanza. (Cass. ord. n. 3517/14 del 14.02.2014)
L'attività lavorativa, secondo la Suprema Corte, preclude il beneficio in commento. La legge (Art. 13, l. n. 118/1971), infatti, stabilisce che "agli invalidi civili, di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12".
Da tale norma è facile comprendere che lo svolgimento di attività lavorativa preclude il diritto al beneficio!
Foggia, 18 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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