Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Se un farmaco contiene dell' alcol nella sua composizione, l' automobilista, che lo abbia assunto, deve astenersi dalla guida!
La natura contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza impone al soggetto agente di astenersi diligentemente dalla guida ove abbia assunto, per qualsivoglia, anche giustificata, ragione, alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcol. E' il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza 31 gennaio 2014, n. 4967.
In merito a ciò la Suprema Corte già si era pronunciata con la sentenza 3 aprile 2013, n. 15562, dove aveva precisato che l'espletamento di una perizia diretta ad accertare l'idoneità dei farmaci assunti ad alterare i valori del tasso alcolemico in misura superiore a 0,5 g/l non è indispensabile ai fini del decidere, atteso che comunque il ricorrente, che conosceva gli effetti dei farmaci che assumeva, mai avrebbe dovuto porsi alla guida di un'autovettura.
Sulla stessa linea la pronuncia 29 settembre 2011, n. 38793. Anche in questo caso, la Corte ha sostenuto che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada, non può rilevare, per escludere il reato, la prospettata circostanza che l'assunzione di determinati farmaci possa avere aumentato i dati di concentrazione dell'alcool nel sangue, perché, in ogni caso,chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dall'ingestione di alcool e specialmente deve evitare di mettersi alla guida!
Foggia, 21 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
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