Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
L' avvocato può far gestire il proprio distributore di benzina a terzi senza incorrere in sanzioni!
Ciò che conta non è la proprietà L'avvocato può far gestire il distributore di benzina a terzi. La Cassa forense non può rifiutare l'iscrizione all'avvocato titolare di pompe di benzina se le ha date in gestione ad altri.
La Cassazione, con la sentenza n. 23536/2013 del 16 ottobre 2013, accoglie il ricorso di un legale che negava di trovarsi nella situazione di incompatibilità che gli era stata contestata dalla Cassa forense nel negargli il diritto all'iscrizione, per gli anni nei quali risultava titolare di impianti di distribuzione del carburante.
Secondo l'ente si trattava di un'attività commerciale, messa al bando dal regio decreto del 1933 che regolava allora la professione e poco importava se la gestione delle pompe fosse affidata ad altri. Al contrario secondo la Cassazione il passaggio a terzi comporta il trasferimento al gestore di tutti i poteri compreso il rischio di impresa, con piena autonomia del con cessionario.
Non passa neppure il secondo argomento con cui la Cassa desume l'esercizio del commercio basandosi sui compensi pagati all'avvocato, in qualità di titolare della concessione, dalla compagnia petrolifera e dichiarati al fisco come redditi di impresa. Secondo i giudici della sezione lavoro, le somme erogate al concessionario erano connesse semmai allo svolgimento di un pubblico servizio e non di un'attività commerciale, svolta da altri. L'avvocato ha dunque partita vinta!
Per i legali però i paletti non erano contenuti solo nel regio decreto del 1933: anche la nuova legge forense ha una lunga lista delle incompatibilità che vanno dall'«esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui» a qualunque impiego retribuito con denaro pubblico, dalla professione di notaio a quella di ministro di culto.
Foggia, 13 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
Nessun commento:
Posta un commento