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lunedì 5 novembre 2012

DA GIRARE A PIU' CONTATTI POSSIBILI: ULTIME NOVITA' SULLA MEDIAZIONE

 

 

 

E' stata depositata il 31 ottobre scorso una lettera aperta al Ministro della Giustizia Paola Severino in cui si sostengono le migliori argomentazioni possibili sulla mediazione obbligatoria.

Tale lettera è rivolta a sensibilizzare il Ministero, i politici ma anche tutti i cittadini in genere (mediatori, gestori di organismi di mediazione e di enti di formazione, imprenditori..., professionisti, ecc...).

 

Diverse centinaia di persone fisiche (professionisti, avvocati, mediatori, manager, commercialisti, ecc...) hanno già sottoscritto la lettera!!!

 

Dobbiamo far vedere al paese che la situazione, senza l'obbligo di tentativo di mediazione, è molto critica per le finanze dei cittadini e per la perdita ingente di risorse economiche che un intero settore, quello della mediazione, sta accusando.

 

Vi preghiamo, a nome personale e di tutti gli altri promotori e delle centinaia di persone che lo hanno già fatto, di sottoscrivere e di far sottoscrivere la lettera il cui testo si riporta in calce alla presente e che – comunque – troverete nel sito:

 

http://www.mediatoreprofessionista.it/

 

 

Sarebbe anche cosa buona e giusta che il link al form per la firma potesse essere inserito all'interno di siti internet, sui social network e inviato con le newsletter a tutti i vs. contatti.

 

Confidiamo nel vs. sostegno alla mediazione.

Lo Staff di CONCILIA

 

................

 

Lettera aperta al Prof. Avv.

Paola Severino Di Benedetto

Ministro della giustizia

Via Arenula, 70

00186 ROMA

 

Roma, 31 ottobre 2012

 

Illustre Professoressa Severino,

il comunicato stampa della Corte Costituzionale che annuncia l'eccesso di delega del D.lgs 28/2010, in relazione al tentativo obbligatorio di conciliazione in alcune materie del contenzioso civile, ha generato sui fronti opposti allarmismo ("la fine della mediazione") ed entusiasmo ("la fine della privatizzazione della giustizia") ingiustificati, che ostacolano gli sforzi di tutte le persone – Lei in testa – impegnate a risolvere i gravi e risalenti problemi della giustizia nel nostro Paese, e non aiutano a trovare una soluzione.

Sino alla lettura delle motivazioni della sentenza, nessuno può dire con certezza se la Consulta sia entrata nel merito delle questioni sollevate ovvero, ritenendo l'eccesso di delega "assorbente", le abbia lasciate irrisolte. Se però, come pare dal testo del comunicato, la Corte Costituzionale ha riscontrato unicamente un vizio di forma, senza censurare gli aspetti sostanziali della normativa, si pone l'esigenza di un pronto intervento correttivo di quel difetto formale. Diversamente, si rischia di disperdere prematuramente quel patrimonio di conoscenze, di esperienze, di strutture sul territorio e soprattutto di risultati concreti che il "movimento ADR" rappresenta oggi in Italia. Con l'ulteriore e paradossale conseguenza, visto anche l'incerto quadro giuridico attuale, che la vicenda della mediazione finisca addirittura per complicare, invece che contribuire a risolvere, i problemi della nostra giustizia civile.

All'attenzione Sua e dell'opinione pubblica vorremmo allora offrire le seguenti considerazioni:

1) la mediazione alimenta valori collettivi (dialogici, relazionali e di auto-determinazione nei conflitti) fondamentali per lo sviluppo armonico della società;

2) la mediazione richiede a tutti un radicale, e non facile, cambio di mentalità e atteggiamenti;

3) dal 1993 al 2011, la legislazione in materia di mediazione volontaria ha prodotto risultati culturalmente apprezzabili, ma numericamente molto al di sotto delle aspettative, e comunque dei bisogni;

4) dal 21 marzo 2011, quando il tentativo di conciliazione è divenuto condizione di procedibilità, in taluni casi, il numero delle mediazioni e degli accordi mediati è cresciuto esponenzialmente;

5) il 77% delle mediazioni avviate da marzo 2011 a oggi sono frutto della condizione di procedibilità (e la parte restante è di gran lunga superiore al totale delle mediazioni volontarie prima di quella data, a riprova di un positivo "effetto traino" del tentativo obbligatorio);

6) la mediazione è un impegno assunto in sede comunitaria, e il modello italiano ha già riscosso importanti consensi a livello internazionale; in particolare:

a) nella lettera di chiarimenti all'Unione europea dell'allora Ministro Tremonti, tra le misure adottate e da adottare per migliorare la giustizia civile si menziona non solo il Dlgs. 28/2010, ma addirittura la necessità di estendere il meccanismo della condizione di procedibilità (rispettivamente, pag. 32, e pag. 34, punto 6) della lettera);

b) il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 13 settembre 2011 (punti 8-10), ha indicato espressamente nel Dlgs. 28/2010 un modello efficace di mediazione, e con l'interrogazione alla Commissione del 12 ottobre 2012 ha chiesto conto di quelle legislazioni che non generano mediazioni in numero sufficiente, rendendo di fatto inattuato l'articolo 1 della Direttiva 2008/52/CE;

c) Nils Muižnieks, Commissario ai diritti umani presso il Consiglio d'Europa, ha riconosciuto l'importanza in Italia del meccanismo del tentativo obbligatorio di conciliazione, in talune materie;

7) la mediazione puramente volontaria non ha generato risultati apprezzabili in alcun paese al mondo; da qui l'universale e immediata richiesta, dopo l'annuncio della decisione della Consulta, di maggiori incentivi che però, specie di questi tempi, sono difficilmente ipotizzabili;

8) il ruolo dell'avvocato nella mediazione deve essere valorizzato, poiché la presenza del difensore consente alla parte di prendere più consapevolmente decisioni che possono avere effetti sull'eventuale giudizio successivo.

In aggiunta a quanto sopra, come Lei stessa notava all'indomani del comunicato della Consulta, le riforme richiedono tempo per produrre risultati, ma la "riforma" della mediazione, come la definisce la Legge delega, nr. 69/2009, ha già portato esiti positivi, che meritano d'essere chiariti, resi noti, preservati e ulteriormente migliorati. In particolare:

9) l'attuale tasso di successo nazionale della mediazione, pari al 50% (circa 24 mila accordi raggiunti su 48 mila procedure in cui le parti si sono sedute al tavolo con il mediatore), genera risparmi di tempo straordinari alla collettività: ogni singola mediazione di successo (durata media 50 giorni), evitando un processo che nel solo primo grado dura mediamente 1.000 giorni, porta infatti a un risparmio di 950 giorni, mentre la singola mediazione fallita un aggravio di soli 50 giorni;

 

10) in termini di costi, un recente studio di Unioncamere indica in oltre 480 milioni i risparmi ascrivibili alla mediazione nel solo periodo settembre 2011-2012;

 

11) il numero degli accordi mediati, e il relativo il tasso di successo della mediazione, non può essere confuso con il numero totale delle procedure avviate, che include quelle – e sono purtroppo tantissime – in cui la parte convocata non si presenta neppure (trovare un accordo mediato senza andare dal mediatore è come pretendere di farsi curare dal medico senza permettergli di visitarci);

 

12) con l'aumento – opportunamente stimolato – del tasso di adesione alla mediazione, i benefici per la collettività crescerebbero più che proporzionalmente.

La politica ha il dovere di esigere dai cittadini comportamenti socialmente utili (indossare la cintura di sicurezza in macchina e il casco in moto, avere un'assicurazione RC auto, fare la raccolta differenziata dei rifiuti, e così di seguito) che, per quanto anche individualmente vantaggiosi, non vengono tenuti spontaneamente, né risultano ottenibili con incentivi più blandi. Nel caso della risoluzione delle controversie civili, è inoltre assai significativo che anche chi ha da sempre apprezzato la mediazione come metodo di componimento delle liti fondato interamente sulla volontarietà, di recente, riconosca che il meccanismo del tentativo obbligatorio, in taluni ambiti, sia indispensabile per avviare un ambizioso percorso di crescita culturale di tutti gli operatori della giustizia.

 

Per questi motivi, promotori e aderenti a questa iniziativa Le chiedono di valutare l'opportunità di un intervento legislativo che reintroduca tempestivamente il meccanismo della condizione di procedibilità, valorizzando il ruolo dell'avvocato e su base sperimentale, al fine di valutare approfonditamente sul campo, con la serenità e il tempo necessari, l'effettivo potenziale della mediazione delle liti civili e commerciali in Italia.

 

Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro,

 

i promotori*,

 

ADR Center (1)

CONCILIA (8)

Resolutia (12)

ILA (21)

 

PER SOTTOSCRIVERE ANCHE TU LA LETTERA COMPILA IL FORMAT SU: http://www.mediatoreprofessionista.it/

 

 

*(il numero tra parentesi accanto al nome dell'organismo indica quello di registrazione presso il Registro ministeriale degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione in base al DM 180/2010 e successive modifiche).

 

 

 

30 OTTOBRE 2012. PRESENTATO IN SENATO UN EMENDAMENTO SALVA MEDIAZIONE.

 

Dopo il comunicato stampa della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione, è stato presentato in Senato un emendamento al D.L. Sviluppo avente ad oggetto la reintroduzione dell'obbligo di tentativo di mediazione di cui all'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010.

L'emendamento si caratterizza per due punti salienti in cui si reintroduce la norma di cui all'art. 5, comma 1, con una vigenza fino al 2017; e si prevede la necessaria presenza degli avvocati delle parti qualora il mediatore emetta una proposta.

 

Ecco il testo dell'emendamento depositato:

 

Art. X Mediazione delle controversie civili e commerciali: condizione di procedibilità.

 

Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) l'articolo 5 comma 1 è sostituto dal seguente:

 

"1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

 

b) All'articolo 11, comma 1, dopo le parole "Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore" e prima delle parole "può formulare una proposta di conciliazione.", sono inserite le seguenti: ", se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ARTE DELLA MEDIAZIONE DAGLI  ESPERTI  DELLA

MEDIAZIONE,  dal 1999

 

Organismo ed Ente di

Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia  

 

 

 

SOTTOSCRIVI ANCHE TU LA LETTERA APERTA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PER LA REINTRODUZIONE DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI MDIAZIONE

Clicca sull'immagine sottostante!!!

 

 

 

CONCILIA 

Via Castelfidardo, 18  -  00185 Roma  
Tel.: + 39 0642016845

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